Accessibilità e formati all’amatriciana

Di recente è stata approvata all’unanimità una normativa regionale in Puglia su open source, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato. Soddisfazione bipartisan, per una legge con obiettivi importanti: l’accessibilità massima delle tecnologie comunicative ed informatiche per i diritti dei cittadini, l’uso di software open source (senza necessità di acquisto di licenze, a “sorgente aperta”) e la massima diffusione dell’open data (i documenti e i dati pubblici di cui la Regione è titolare), assicurandone la condivisione in formati aperti secondo gli standard internazionali. Tutto questo ha portato l’assessore competente Fratoianni a dichiarare che “La Puglia è all’avanguardia sullo scenario nazionale, attraverso uno strumento che risponde alle esigenze della PA e dei cittadini in termini di accessibilità e trasparenza“.

Quando leggo la parola “accessibilità” all’interno di testi normativi e in dichiarazioni di politici mi sale sempre un brivido dietro la schiena per il fatto che si tratta di una materia particolare che richiede competenze e conoscenze particolari (sia in ambito nazionale che internazionale) e di cui comunque esiste già abbondante legislazione da oramai quasi un decennio. Era il dicembre del 2002 quando, nella periferia di Venezia, assieme agli allora On. Campa e Palmieri abbiamo presentato la bozza di un disegno di legge rielaborato poi dal parlamento e oggi conosciuto come la  (o legge “Stanca”) che – lo vorrei ricordare – non riguarda solo il Web ma in generale l’informatica (compresi hardware e software).

Ad oggi la normativa è stata rafforzata sia dal codice dell’amministrazione digitale (art. 53 che richiede di realizzare “siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”), sia dai successivi obblighi di pubblicazione – tra cui l’albo pretorio – per cui è richiesta la caratteristica di “accessibilità totale” prevista dall’art. 11 del dlgs 150/2009. Nel caso dell’albo pretorio – tra l’altro – il vademecum sulle modalità di pubblicazione in ambito di accessibilità toglie ogni dubbio: oltre a ricordare la nullità del contratto (art. 4 comma 2) nel caso di acquisto di soluzioni non idonee a garantire l’accessibilità dell’albo on line, ricorda che è necessario “usare formati digitali utilizzabili con tecnologie compatibili con l’accessibilità”.

Quali sono le tecnologie compatibili con l’accessibilità? Su tale argomento ci viene in soccorso il W3C, con le linee guida per l’accessibilità dei contenuti (WCAG 2.0), recentemente recepite come bozza di standard internazionale ISO/IEC DIS 40500 (rendendo pertanto l’accessibilità Web un principio di qualità anche per il settore privato), spiegando che si tratta di tecnologie sviluppate “con l’accessibilità in mente” e con cui le tecnologie assistive riescono a dialogare.

Perché questo appunto? Leggendo la normativa pugliese ho saltato sulla sedia leggendo la definizione di accessibilità: “per accessibilità si intende la capacità di un servizio o di una risorsa d’essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente”.
Vorrei far presente che una definizione di accessibilità esiste già a livello normativo tramite l’art. 2 della legge 4/2004 che definisce l’accessibilità come “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.
Oltre l’immaginazione si spinge l’art. 7 secondo cui “tutti i servizi ed i siti telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione regionale devono rispettare rigorosi criteri atti a favorire i massimi livelli di accessibilità per i diversamente abili”.

Mi chiedo: quali sono i “rigorosi criteri atti a favorire i massimi livelli di accessibilità”? Esistono altri criteri oltre ai requisiti previsti dalla legge? Che senso ha inserire una frase del genere quando già una serie di leggi nazionali obbligano già a tali implementazioni? Evito di soffermarmi sull’abusato termine “diversamente abile”, mal digerito (giustamente) da gran parte dei disabili: per fare un esempio al di fuori delle disabilità, se una persona antipatica è antipatica, mica la chiamo “diversamente simpatica”.

Particolarmente “pericolosa” per l’accessibilità, a mio avviso, la definizione di “specifica libera”, legato alla definizione di “formato libero” in quanto (legge regionale art. 3 comma 1 lettera d) “per formato libero si intende un formato di dati che è una specifica libera”.

Per specifica libera si intende una specifica tecnica:

  1. disponibile al pubblico, esaustivamente documentata ed il cui documento è disponibile gratuitamente oppure ad un costo puramente nominale;
  2. per la quale gli eventuali diritti che ne possano limitare l’uso (brevetti od altri diritti di privativa) sono licenziati gratuitamente ed irrevocabilmente.

Cosa c’è di pericoloso? Le parole evidenziate in grassetto, che di parlano solo di specifiche tecniche (Technical Specification, o TS) escludendo di fatto altre norme di livello superiore tra cui lo “standard normativo”. Un esempio calzante in ambito di accessibilità è dato dalla recentissima approvazione dello standard ISO dedicato all’accessibilità universale dei PDF: ISO 14289-1:2012 – Document management applications — Electronic document file format enhancement for accessibility — Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1), uno standard il cui costo della specifica è di euro 80,00 circa. Questo significa quindi che la regione Puglia non utilizzerà uno standard effettivo per la diffusione dei documenti e della modulistica? Oppure che non userà formati per pubblicare immagini quali JPG, GIF, ovvero non utilizzerà contenuti multimediali in formato Mpeg? Vorrei far presente che anche le attuali specifiche tecniche PDF di riferimento per l’accessibilità, pur trovandosi in rete in versioni draft, hanno un costo di circa 200 euro. Rileggendo quindi l’art. 5 della legge regionale, viene da chiedersi quale sarà il formato utilizzato per la diffusione di documenti e modulistica:

Art. 5 – Documenti
La Pubblica Amministrazione regionale utilizza esclusivamente formati liberi per la diffusione di documenti in formato elettronico, avviando nel contempo iniziative destinate al completo utilizzo di formati liberi anche per la produzione interna dei documenti nel quadro delle attività di pianificazione previste al successivo art. 8

Sempre l’articolo 5 può creare problemi di accessibilità ai cittadini con disabilità. Vediamo come.

            Nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le altre Pubbliche         Amministrazioni, la Pubblica Amministrazione regionale si fa carico di indicare gli strumenti in software libero disponibili nella rete Internet utili per accedere ai documenti, usufruire dei servizi telematici, o accedere alle risorse.[…] La Pubblica Amministrazione regionale non promuove l’uso di strumenti che non sono software libero.

Attualmente lo standard PDF è l’unico formato documentale ad avere delle tecniche ufficiali compatibili con le WCAG 2.0 per il supporto all’accessibilità e solamente prodotti con licenze che non sono software libero consentono di poter fruire in modo accessibile dei documenti PDF. In questo caso come sarà applicata la legge regionale? Ci sarà garanzia all’utente con disabilità di poter avere documenti in formato PDF con suggerimento all’uso del prodotto Adobe Reader (come giustamente ora viene fatto ad esempio nella sezione delle delibere)?
Questa legge insegna che spesso si vuole fare troppo i “talebani” portando all’estremismo della filosofia “open” senza rendersi conto che – leggendo bene la normativa regionale – è talmente spinta al punto che nei prossimi anni dovrebbero sparire oltre a tutti i sistemi operativi proprietari (Microsoft e Apple in primis) anche tutti i prodotti di telefonia e tablet con software proprietario (vedasi nello specifico BlackBerry e Apple) a favore di prodotti con licenza di software libero (Android). In che formato genereranno e rilasceranno il bollettino ufficiale, attualmente in PDF prodotto con Adobe Acrobat Distiller per Macintosh tramite QuarkXpress?

Battute a parte, sono seriamente preoccupato per l’accessibilità e per come viene interpretata in questa normativa: visitando il sito web dell’amministrazione regionale non ho trovato indicazioni su quanto previsto dal DPR n. 75/2005, ovvero le modalità di vigilanza in ambito locale dell’applicazione della legge 4/2004. Le determinazioni dirigenziali, ad esempio, sono fruibili tramite un sito esterno in PDF ma non sono accessibili: a chi va segnalato? Chi si occupa del monitoraggio? Chi è il responsabile all’accessibilità informatica? Nella legge regionale più che arrampicature sugli specchi in ambito di accessibilità e formati, mi sarei aspettato le regolamentazioni previste dal già citato DPR 75/2005…

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here