L’elenco delle PEC di imprese e professionisti non sarà pubblico

Al Senato nella X Commissione è in discussione da qualche settimana il decreto “Crescita 2.0”, ossia il contenitore di spinte all’innovazione del paese che contiene al suo interno le tematiche dell’agenda digitale, oltre a tematiche di tutt’altro interesse tra cui la gestione dell’Arsenale di Venezia, che poco ha a che fare con la rete ma molto con la navigazione.

Nella seduta del 27 novembre 2012 è iniziata la seconda mattanza degli emendamenti, in quanto la prima si è svolta nelle settimane precedenti con le dichiarazioni di improponibilità. Ricercando negli archivi del Senato in relazione agli emendamenti presentati al decreto Crescita 2.0 è possibile trovare di tutto: dall’istituzione a scuola della giornata nazionale del mare, al riconoscimento del maestro di vela per l’istruzione primaria e secondaria, alla variazione delle sanzioni per i bitumi proposta dal Sen. D’Alia come comma aggiuntivo ad ogni sua proposta di emendamento…

Con la mattanza di ieri sono stati eliminati molti emendamenti utili proposti da Senatori di ogni colore politico in modo trasversale, recependo anche le segnalazioni provenienti dalla rete raccolte sia da IWA che da Stati Generali dell’Innovazione.

Tra gli emendamenti bocciati con parere negativo sia del Governo che del relatore, vi è l’emendamento 5.10 del Senatore Ghigo che recitava quanto segue:

Al comma 3, capoverso «Art. 6-bis», sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. L’accesso all’INI-PEC è consentito a tutti i cittadini tramite sito Web e senza necessità di autenticazione. L’indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Di cosa si tratta? Nel decreto crescita all’art. 5 comma 3 è stato inserito un testo di modifica al Codice dell’Amministrazione Digitale, inserendo il seguente art. 6 bis:

«Art. 6 -bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fi ne del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il senso dell’emendamento è chiaro, ossia va a sostituire il comma 3 attuale “L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti” consentendone l’accesso a tutti i cittadini e prevedendo altresì che tale elenco sia disponibile in formato aperto, come già avviene – a titolo di esempio – per l’indice delle Pubbliche Amministrazioni dove chiaramente si legge:

E’ consentita la libera e gratuita consultazione, estrazione, riproduzione e riutilizzo dei dati e delle informazioni in essi contenuti da parte di chiunque vi abbia interesse per qualunque fine; a tale scopo i contenuti sono resi disponibili secondo i termini e le condizioni della licenza – Italian Open Data License v1.0

Con la bocciatura dell’emendamento, l’indice INI-PEC rimarrà quindi riservato alle P.A., ai professionisti ed alle imprese. Ciò significa che un cittadino dovrà utilizzare www.registroimprese.it per risalire alla PEC di ogni singola società. Per quanto riguarda le imprese individuali esistenti, sempre a seguito del decreto Crescita 2.0 hanno tempo sino al 31 dicembre 2013 per comunicare al Registro delle imprese o all’Albo imprese artigiane un proprio indirizzo PEC e pertanto l’utente potrà ricercare l’indirizzo in tali registri solo successivamente a tale data. Gli Ordini invece hanno l’obbligo di pubblicare gli indirizzi PEC dei propri iscritti, e di fornirne gli elenchi alle P.A. che dovessero farne richiesta. Facendo una ricerca all’interno dell’albo Avvocati di Venezia, ad esempio, non trovo esposizione dell’indirizzo PEC (ho effettuato ricerca ad esempio con il sindaco, Avv. Giorgio Orsoni). E se volessi conoscere la PEC di un medico? Gli Ordini dei Medici hanno invece l’obbligo di pubblicare un elenco riservato, consultabile per via telematica esclusivamente dalle pubbliche Amministrazioni, con i dati identificativi degli iscritti e relativo indirizzo di PEC.

La mia domanda come cittadino è la seguente: perché, un cittadino dotato di PEC non può risalire direttamente da un sito della PA all’indirizzo PEC di un professionista o di un’azienda se esistono obblighi di pubblicare tali elenchi con  la PA che (giustamente) ne centralizza l’archiviazione? Secondo il Senato, questo diritto “a costo zero” non ci è concesso.

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Roberto Scano si occupa di informatica dallo scorso millennio. Conosciuto soprattutto per la normazione tecnica in ambito di accessibilità (autore di norme tecniche, decreti ministeriali, manuali di riferimento), si occupa di normazione in materia di professioni ICT. Attualmente è consulente, formatore come libero professionista nonché collaboratore dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) dove si occupa di accessibilità e competenze digitali. Presidente di IWA (Associazione professionisti Web – Legge 4/2013), è stato premiato nel 2015 come normatore tecnico da parte di UNI con il premio “Scolari”. Presiede le commissioni UNINFO Attività professionali non regolamentate e E-Accessibility come rappresentante dell’AgID.

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