Privacy: Tlc e Isp obbligati a contattare Garante e utenti in caso di violazioni

Le società telefoniche e gli Internet provider sono obbligate ad avvisare il Garante della privacy e gli utenti quando i dati trattati per fornire i servizi subiscano gravi violazioni a seguito di attacchi informatici o danni come incendi o altre calamità, che possano comportare perdita, distruzione o diffusione indebita di dati.

Il Garante per la privacy, il linea con la direttiva europea sulla privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, ha infatti adottato, un provvedimento generale che fissa gli adempimenti per i casi in cui si dovessero verificare i cosiddetti ‘data breach’. Il provvedimento, pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce che l’obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, contenuti in particolare in data base elettronici o cartacei, spetta esclusivamente ai fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet (e non, ad esempio, ai siti internet che diffondono contenuti, ai motori di ricerca, agli internet point, alle reti aziendali).

Il provvedimento comporta che, entro 24 ore dalla scoperta dell’evento, le società di tlc e gli Isp debbano fornire al Garante le informazioni necessarie a consentire una prima valutazione dell’entità della violazione (ad esempio, tipologia dei dati coinvolti, descrizione dei sistemi di elaborazione, indicazione del luogo dove è avvenuta la violazione). Per agevolare questo adempimento il Garante ha predisposto un modello di comunicazione disponibile sul suo sito (www.garanteprivacy.it).

Oltre all’Authority, nei casi più gravi di violazione, le società telefoniche e gli Isp dovranno informare entro tre giorni anche ciascun utente coinvolto,  comunicazione non dovuta solo se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati, ma il Garante può comunque imporla nei casi più gravi. Per consentire l’attività di accertamento del Garante, le società telefoniche e i provider dovranno tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.

La mancata o ritardata comunicazione al Garante espone le società telefoniche e gli Internet provider a una sanzione amministrativa che va da 25 mila a 150 mila euro. Sanzioni previste anche per la omessa o mancata comunicazione agli utenti che vanno da 150 euro a 1000 euro per ogni società, ente o persona interessata. La mancata tenuta dell’inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20 mila a 120 mila euro.

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