Privacy: Garante vara linee guida contro marketing selvaggio. No a spam sui social

Offerte commerciali a utenti di social network o di servizi di messaggistica come Skype e WhatsApp solo con il loro consenso; no a e-mail e sms indesiderati; maggiori controlli da parte di chi commissiona le campagne promozionali; misure semplificate per le promozioni delle imprese che rispettano le regole. Il Garante per la privacy vara le nuove Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, per combattere il marketing selvaggio e favorire pratiche commerciali “amiche” di utenti e consumatori.

Il provvedimento generale (in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) definisce un primo quadro unitario di misure e accorgimenti utili sia alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti e servizi, sia a quanti desiderano difendersi dall’invadenza di chi utilizza senza il loro consenso recapiti e informazioni personali per tempestarli di pubblicità. Particolare attenzione è stata posta sulle nuove frontiere dello spamming (come quello sui social network) o su pratiche di “marketing virale” o “marketing mirato”, che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati. Queste in sintesi le principali regole contenute nelle Linee guida.

Per quanto riguarda le offerte commerciali e lo spam, per inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari che deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto. Non solo. Chi commissiona le campagne di marketing deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam. Serve, poi,  lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing “virale” o “mirato”.

Sul fronte aziende il provvedimento da l’ok all’invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam) come pure è possibile per un’impresa o società inviare offerte commerciali ai propri follower sui social network ma solo quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari relativi al marchio, al prodotto o al servizio offerto.  Si prevede anche un unico consenso per tutte le attività di marketing (come l’invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (come e-mail o sms) copre anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite operatore. Le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell’apposita informativa all’interessato.

E per chi trasgredisce? Le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500.000 euro). Le società, pur non potendo più chiedere l’intervento formale del Garante, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.

Contestualmente alle Linee guida, il Garante ha adottato anche un apposito provvedimento generale sul consenso al trattamento dei dati personali, sempre in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here