Investment Compact e Pmi Innovative: che novità?

Il Governo, con il noto DL sull’Investment Compact, il n.ro 3 del 2015, oltre a modificare la disciplina delle Banche Popolari, di cui si discute molto in questi giorni, è intervenuto di nuovo sulla disciplina delle Start-up innovative, aggiungendo a queste le Piccole e Medie Imprese Innovative.

Si definiscono PMI Innovative le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, che abbiano i seguenti requisiti:

  • la residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • l’assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • l’assenza di iscrizione al registro speciale previsto per le Startup Innovative;
  • almeno due dei seguenti requisiti:
  1. volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa, spese da calcolarsi secondo quanto previsto nel DL
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Inoltre le PMI Innovative dovranno iscriversi in un’apposita sezione speciale del Registro Imprese che dovrà essere all’uopo creata, analogamente a quanto già esiste per le Startup Innovative. Le similitudini, anche dei requisiti, rispetto alle Startup innovative è evidente. Ma le differenze lo sono ancora di più.

Le Startup Innovative non possono distribuire utili per quattro anni, ma in cambio ricevono una serie di agevolazioni fiscali, agevolazioni che non spettano, invece alle PMI Innovative, salvo quelle costituite da non più di sette anni (e comunque senza quelle che riguardano le agevolazioni in materia lavorativa).
Anche le PMI Innovative potranno accedere ai portali di equity crowdfunding per la raccolta degli investimenti e analogamente si applicheranno alle PMI tutte le deroghe al diritto societario previste per le Startup Innovative.
La vera sorpresa, però, riguarda la mancata previsione, quale requisito per le PMI Innovative, di un oggetto sociale che abbia ad oggetto lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico(anche nel campo turistico).

Se è vero come è vero che una delle critiche alla normativa sulle startup innovative era proprio quella di non estenderla a tutti i settori imprenditoriali, lasciare questo doppio binario tra startup innovative (ad oggetto comunque limitato) e PMI Innovative (senza vincolo di oggetto) può soltanto ingenerare confusione negli investitori.

Auspico, quindi, che in sede di conversione si possa correggere il tiro e rendere uniforme la normativa (o probabilmente unificarla).

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