Il bottone “magico” delle smart home e social media

Il lancio di tecnologie smart home e funzionalità sui social media che consentano acquisti immediati, nasconde il rischio della loro mancata conformità con la normativa europea in materia di e-commerce e vendita a distanza.

Stiamo assistendo negli ultimi mesi alla commercializzazione di prodotti/funzionalità che vogliono rendere la c.d. “call to action” di acquisto di prodotti/servizi istantanea tramite un semplice “click” su di un tasto o bottone.  Questo può avvenire ad esempio quando ci accorgiamo, mentre facciamo colazione, di aver finito le capsule del caffè o quando visualizziamo un banner pubblicitario sui social media.

Le regole delle smart home sono pronte per i bottoni “smart“?

tideQueste tipologie di tecnologie non sono ancora disponibili in alcuni casi in Europa, ma mi hanno portato a ragionare circa il quadro normativo in cui opererebbero. I garanti privacy europei hanno affrontato le problematiche relative alle smart home nel loro recente parere sull’argomento e questo problema è oggetto di discussione da parte del garante privacy italiano nell’ambito della consultazione sull’Internet of Things lanciata nei giorni scorsi. Ma le tecnologie smart home non devono solo affrontare le problematiche privacy.

La vendite tramite Internet sono regolate in Europa dalla Direttiva E-Commerce adottata nel 2000 e le vendite a distanza sono state oggetto di un più recente aggiornamento normativo tramite la Direttiva sui diritti dei consumatori del 2011. Kevin Ashton aveva già coniato il termine “Internet of Things” nel 1999, ma il Parlamento europeo sia nel 1999 che nel 2011 non ha pensato alla disciplina applicabile ai “bottoni smart“.

Obblighi di Informazione

E infatti entrambe le direttive prevedono degli obblighi di informazione e trasparenza relativi, ad esempio, alle modalità e tempi applicabili per l’esercizio del diritto di recesso che devono essere soddisfatti prima del completamento dell’acquisto e che difficilmente possono essere eseguiti tramite le informazioni rese disponibili in un semplice “bottone“! Allo stesso modo, cosa succede se il prezzo del prodotto/servizio è cambiato tra il momento in cui il consumatore lo ha verificato per l’ultima volta e il successivo acquisto? Le informazioni fornite al momento in cui le impostazioni del “bottone” sono state definite sono sufficienti?

E nel caso dei social media?

Simili ostacoli sono incontrati anche dai social media che stanno lanciando sempre più funzionalità volte a collegare banner pubblicitari alla possibilità di acquistare immediatamente il prodotto/servizio mostrato nel banner. Questi banner debbano essere “reformattati” per mostrare tutte le informazioni richieste dalla legge? Oppure bisogna non consentire l’acquisto immediato, ma permettere a chi clicca sul banner di semplicemente accedere ad una pagina con i diversi claim legali e le condizioni generali di acquisto dove nei successivi 15 minuti “forse” l’utente riuscirà a comprare qualcosa se non ha cambiato idea nel frattempo….

Quali conseguenze?

Possono esserci soluzioni volte a minimizzare questi ostacoli normativi ma non c’è dubbio che i regolatori dovranno pensare a norme più flessibili che possano essere adattate agli sviluppi tecnologici. Gli obblighi di trasparenza sono un “must have” nelle vendite a distanza, ma possono essere soddisfatti in diversi modi.

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