#Copyright e uso delle foto su Facebook: anche sui social serve consapevolezza

Lo scorso 11 maggio una sentenza del Tribunale di Roma si è espressa sulla violazione in materia di diritto d’autore, condannando il quotidiano “Il Messaggero” e il giornalista autore dell’azione illecita al risarcimento di privati cittadini, per la pubblicazione abusiva di opere fotografiche. Secondo il giudice, infatti, le immagini in questione sono state indebitamente prelevate dalla pagina Facebook della parte in causa – un minore, in nome e per conto del quale rispondono i genitori esercenti la potestà – senza l’autorizzazione esplicita e documentabile dell’interessato. La sentenza ha condannato sia il giornalista per l’indebita assunzione di paternità delle foto, sia il direttore del quotidiano per la mancata verifica sulla possibilità di incorrere in reato.[1]
Anche nei contesti social, apparentemente più “liberi” e “frivoli”, è necessario agire nel rispetto della normativa vigente e fare attenzione a non confondere, come è avvenuto nel caso specifico, la possibilità di condivisione di materiali multimediali – che caratterizza Facebook – con l’appropriazione illegittima di questi a scopo di lucro.
La sentenza offre uno spunto di riflessione più ampio riguardo alla reale conoscenza che l’utente ha dei propri diritti e doveri nel momento in cui decide di navigare online e di prendere iniziative sul web.
Probabilmente in media non è molto elevato il grado di consapevolezza delle ricadute, in termini legislativi, di quanto si pubblica nelle pagine “personali” dei social – spesso volutamente rese accessibili a tutta la community – e, allo stesso tempo, dei rischi che si corrono per un uso improprio del materiale condiviso e reso acquisibile a terzi. La sentenza dimostra, inoltre, come sia possibile accertare la proprietà intellettuale del creatore di “opere dell’ingegno di carattere creativo”, da ritenersi “espressione del lavoro intellettuale”[2], e tutelare un diritto legittimo anche nell’era di Internet e dei social network.
Nonostante questo, resta lecito domandarsi se una legge così vetusta come quella sul diritto d’autore, risalente al 1941, sia realmente in grado di rispecchiare il cambiamento introdotto dalla diffusione delle tecnologie dell’informazione, da cui derivano nuove abitudini sociali e modalità diverse di produzione e di circolazione dei contenuti.

Immagini fotografiche e disposizioni normative in materia di diritto d’autore
copyrightSecondo quanto disposto dalla legislazione in materia di diritto d’autore[3], per il creatore di un’opera fotografica è sancito il diritto morale di chiedere la protezione del lavoro prodotto e di rivendicarne la paternità intellettuale in caso di controversia; tale soggetto ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare l’opera o di cederla a terzi, ottenendo un compenso se l’utilizzo che ne consegue sottende un fine economico. Allo scopo dell’accertamento della titolarità, la legge sancisce che sull’opera venga riportato il nome del fotografo (o della ditta alla quale è stata commissionata la fotografia) e la data di produzione della stessa.
Nel caso oggetto della sentenza, è stato possibile accertare l’attribuzione delle foto all’autore solo per mezzo delle dichiarazioni dello stesso e di testimoni attendibili, inoltre, la mancanza di una dichiarazione di consenso alla vendita e alla pubblicazione, sottoscritta dalla parte danneggiata e dunque documentabile, è stata la prova determinante dell’utilizzo non autorizzato delle immagini da parte del quotidiano.
Il giudice ha emesso una dichiarazione di condanna al risarcimento del danno provocato, nonostante le fotografie fossero state prelevate dalla pagina Facebook personale del minore, impostata dall’utente nella modalità “pubblica” e quindi liberamente e indistintamente accessibile a tutti gli utenti profilati.
Si evince infatti dalla sentenza che pubblicare le immagini fotografiche sui social non implichi automaticamente la concessione a Facebook dei relativi diritti di sfruttamento commerciale.

Facebook e le condizioni di pubblicazione e utilizzo
Nel caso di specie, come è stato scritto nella sentenza, le fotografie, documentanti alcuni eventi svoltisi nei locali notturni della Capitale, sono definite come opere meritevoli di tutela ai sensi degli artt. 87 e ss. della Legge 633/1941.
I giudici hanno ritenuto fondamentale accertare la sussistenza della titolarità e paternità delle fotografie in questione, dal momento che la parte convenuta e il terzo chiamato in causa sostenevano che la titolarità dei diritti fotografici sarebbe andata perduta a seguito della pubblicazione delle fotografie sulla pagina personale di Facebook, in quanto il social network acquisirebbe tutti i diritti di proprietà intellettuale sui contenuti pubblicati nelle sue pagine.
Ma questa interpretazione non risulta essere corretta, in quanto nella “Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità” del social network di Menlo Park, al paragrafo 2, rubricato “Condivisione dei contenuti e delle informazioni”, è spiegato che l’utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook e ha la possibilità di controllare le modalità di condivisione mediante le impostazioni sulla privacy.
In tale Dichiarazione, relativamente ai contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale, ad esempio foto e video, che il social network suole chiamare “Contenuti IP”, si legge che l’utente concede a Facebook una licenza non esclusiva (Licenza IP), trasferibile, valida in tutto il mondo, per l’utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato sul social.
Tale licenza termina nel momento in cui l’utente decide di cancellare il proprio account o i contenuti stessi, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi li abbiano conservati.
Facebook, inoltre, consente all’utente di condividere i propri contenuti usando l’impostazione “Pubblica”: in questo modo l’utente permette a tutti, anche alle persone non iscritte al social network, di conoscere le informazioni “postate” e di associarle al suo profilo.
Tuttavia, interpretando tale disposizione come hanno fatto i giudici romani, questa possibilità di utilizzo delle informazioni pubblicate sul social network in modalità “Pubblica” non costituisce una licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che acceda alla pagina Facebook: il prelievo e l’utilizzo dei Contenuti IP condivisi tramite modalità “Pubblica” non è concesso senza il preventivo consenso del titolare dei diritti e senza corrispondergli un compenso.
L’attore, nel caso de quo, era senza dubbio autore delle fotografie in questione e, quindi, titolare dei diritti fotografici dei contenuti digitali pubblicati sulla propria pagina personale del social network, per cui era legittimato a tutelare i diritti esclusivi su tali immagini fotografiche ex artt. 88 e ss. della Legge 633/1941.

Trasferimento di file digitali e download di fotografie digitali da pagine web
Occorre, inoltre, fare una differenza tra il trasferimento di fotografie attraverso lo scambio di file digitali e il download di fotografie digitali da pagine web. Nel caso di trasferimento di file tra vari soggetti, affinché si debba ritenere abusiva la riproduzione della fotografia così ottenuta, è necessario che sulla stessa immagine siano riportate le indicazioni richieste dall’art. 90 della Legge 633/1941[4], oppure che nel file siano inseriti i digital watermarks.
Nel caso, invece, in cui il file sia stato scaricato da una pagina web, se tale pagina non è riconducibile all’autore della fotografia o se non è indicato alcun riferimento relativo all’autore, la riproduzione di tali immagini fotografiche non è considerata abusiva; mentre, è considerata abusiva la riproduzione di una fotografia che, nonostante l’assenza dei vari riferimenti indicati dalla disposizione predetta, sia stata pubblicata su una pagina web riconducibile al titolare dei diritti o nella quale siano chiaramente indicati il nome del titolare dei diritti fotografici e la data dello scatto. Nell’ambito dei social network, e in particolare di Facebook, è possibile distinguere i Contenuti IP pubblicati da un utente da quelli di terzi, “condivisi” dal medesimo utente.
Nel secondo caso è chiaro che colui che condivide il contenuto di un terzo non è titolare dei diritti di proprietà intellettuale, mentre nel primo caso è possibile che il contenuto coperto da diritti di proprietà intellettuale sia di chi l’ha pubblicato, ma, talvolta, anche di un terzo.
Per questo motivo, come stabilito nella sentenza, in linea generale pubblicare una fotografia sulla propria pagina Facebook non costituisce, di per sé, prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su quel contenuto; tuttavia, tale condizione, in mancanza di prove contrarie, può costituire una “presunzione grave, precisa e concordante” della titolarità dei diritti fotografici in capo al “proprietario” della pagina del social network sulla quale le fotografie sono state pubblicate.

Il Digital Watermarking per dimostrare la paternità di un file
watermarkLo sviluppo di Internet e la continua digitalizzazione consentono una diffusione illimitata, e talvolta anche incontrollata, di opere, tra cui quelle fotografiche. Lo scambio di questo materiale digitale, seppure a basso costo e veloce, può però generare incertezza circa la paternità delle opere stesse.
Per tale motivo, onde evitare una lesione dei propri diritti, l’art. 90 della Legge 633/1941 indica quali sono gli elementi da indicare sull’opera fotografica per proteggere da violazione i diritti di proprietà intellettuale.
Un altro modo per tutelare il copyright delle proprie opere è quello di inserire nel file i cosiddetti digital watermarks: si tratta di una sequenza di bit inserita nel documento digitale grazie alla quale la riproduzione del file senza il consenso del titolare e un idoneo compenso sarà considerata abusiva.
Attraverso il procedimento del digital watermarking si inserisce un segno distintivo nel file (visibile o invisibile), che si potrebbe chiamare “filigrana digitale”, grazie al quale si identifica l’autore dell’opera fotografica.
Lo scopo di questo sistema è, perciò, quello di evitare che opere digitali, protette dal copyright, circolino in rete in totale violazione dello stesso diritto d’autore. Dunque, la filigrana digitale garantirebbe l’autenticità e integrità dei contenuti digitali in cui è inserita, permettendo, così, di dimostrare la paternità del documento digitale.

Nuove dinamiche sociali e permanenza del diritto
Come accennato in precedenza, la velocità con la quale viaggiano i contenuti multimediali e la mole enorme di informazioni che si intende veicolare attraverso il web richiedono un’attenzione sempre maggiore da parte del legislatore, il quale è tenuto a pronunciarsi sulla base di normative spesso datate e che inevitabilmente non contemplano le nuove abitudini degli utenti della rete.
Internet ha rivoluzionato il mondo della comunicazione, accorciato le distanze e determinato la possibilità di scambiare informazioni e condividere file in modo apparentemente incontrollato, tra soggetti distanti e spesso svincolati tra loro da qualsiasi rapporto reale.
La dimensione “virtuale” nella quale ci si muove sembra però essere caratterizzata da una carenza di consapevolezza circa le reali conseguenze dell’utilizzo di questo medium, per il quale si stanno invece definendo sempre più specifiche politiche e condizioni d’uso, che devono essere necessariamente allineate e coordinate con la normativa generale.
Diffondere la cultura digitale significa non solo valorizzare le potenzialità delle tecnologie informatiche, ma soprattutto consentire agli utenti di conoscere le criticità dei nuovi modi di produrre contenuti e la validità delle strategie tecnologiche che consentono di accertare l’identità e la paternità di un’opera, indipendentemente dagli strumenti utilizzati per crearla e dal contesto nella quale essa è prodotta e resa disponibile.

________________________________

[1] In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 57 del codice penale.
[2] Tali definizioni circa il diritto d’autore sono rintracciabili negli articoli 2575 e 2576 del Codice Civile.
[3] Si fa riferimento alla legge 22 aprile 1941, n. 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
[4]Art. 90 – Legge 633/1941
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell’anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Facebook Comments

Previous articleE’ l’ora dei #wearable device hi-tech: su e-Bay aumentano le vendite
Next articleContinua lo stop a UberPop: Tribunale di Milano respinge il reclamo di Uber
Enrica Maio Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia nel 2014. E' iscritta al Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Lecce e svolge la pratica presso lo Studio Legale Lisi. Elena Lisi E' laureata in Archivistica e Biblioteconomia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e ha conseguito il diploma del master FGCAD “Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato”, presso l’Università degli Studi di Macerata. Ha collaborato come archivista presso l’agenzia pubblicitaria Saatchi & Saatchi e ha curato la catalogazione, la schedatura e il riordinamento del materiale storico della Federterme (Confindustria), in qualità di consulente. Per la Fondazione Rinascimento Digitale ha recentemente condotto uno studio sull’offerta formativa italiana in materia di digital curation, nell’ambito del progetto europeo DigCurV. E' of Counsel del Digital & Law Department – Studio Legale Lisi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here