Con le stampanti 3D diventeremo tutti falsari?

Le stampanti 3D rappresentano una vera rivoluzione che, come spesso accade, è accompagnata da problematiche legali relative, tra gli altri, alla proprietà intellettuale, alla responsabilità da prodotto e alla privacy. C’è un interessante articolo sul blog gCaptain in cui Brad Hart solleva la seguente domanda: “Will 3D Printing Change The World As We Know it?”

Questa frase non rappresenta un’esagerazione. Sarà possibile creare ogni possibile oggetto tramite le stampanti 3D. Ed è già possibile, ad esempio, creare la nostra amata pasta con una di queste stampanti. Non è ancora purtroppo possibile “forgiare” dei difensori migliori per la mia squadra, ma spero proprio che si inventino qualcosa al più presto!

Di seguito il mio “podio,  assolutamente personale, sulle principali problematiche legali che le stampanti 3D affronteranno quando diventeranno di uso più ampio.

1. Il 3D Printing è la nuova pirateria?

3d printingLe violazioni del diritto d’autore tramite video e film “pirata” è purtroppo alquanto frequente. Ma se qualsiasi oggetto potrà essere replicato tramite una stampante 3D, un immenso mercato “nero” di oggetti clonati si potrebbe aprire.

Al fine di “copiare” un oggetto sono necessari solo due oggetti: uno schema elettronico del prodotto e una stampante 3D. Ciò vuol dire che qualsiasi persona può potenzialmente riprodurre una quantità infinita di prodotti mettendo a rischio la stessa nozione di proprietà intellettuale.

Il 3D Printing può violare la normativa sulla proprietà intellettuale in diverse fasi del processo di “creazione”. Con riferimento alla violazione dei diritti sui design, è possibile differenziare la replica 3D, e cioè il prodotto stampato, dal cosiddetto 3D computer-aided design (il CAD) che è il suo schema elettronico necessario per la stampa:

  • la creazione del file CAD che replichi il design di proprietà di terzi (ad esempio un vestito o una borsa di una famosa casa di moda) rischia di essere considerato in violazione dei diritti sul design. E anche la comunicazione a terzi del file CAD potrebbe essere considerato un concorso nella violazione dei diritti di proprietà intellettuale, mentre
  •  la creazione, la comunicazione e l’offerta al pubblico della replica in 3D potrebbe essere considerata essa stessa una violazione dei diritti sul design con l’eccezione dell’utilizzo privato con finalità non commerciali, per finalità di test o educative.

Nello scenario sopra indicato gli stessi utenti rischiano di agire in violazione dei diritti di proprietà intellettuale mentre i venditori e produttori di stampanti 3D potrebbero essere considerati concorrenti nella violazione creando uno scenario simile a quello avvenuto in passato con le piattaforme P2P.

Ma il 3D Printing non può soltanto portare alla violazione dei diritti sul design. CAD e repliche potrebbero essere protetti ai sensi del diritto d’autore, come marchio o anche come brevetto. Come oggi molti teenager pensano sia “cool” lo scaricarsi illegalmente un film, lo stesso potrebbe avvenire in futuro con le repliche create tramite stampanti 3D.

Il problema è, quindi, se la normativa sulla proprietà intellettuale dovrà essere modificata al fine di essere al passo con queste innovazioni tecnologiche e limitare queste condotte in modo efficace.

2. Chi è responsabile per i prodotti stampati con la 3D printer?

Nel futuro vedremo qualsiasi oggetto realizzato tramite le stampanti 3D. La stessa tipologia di oggetti se prodotti secondo le modalità “tradizionali” richiederebbero la conformità con certificazioni molto stringenti. Ma se qualcuno si stampasse i medicinali, delle armi o anche un semplice coltello nella propria abitazione con una stampante 3D e a causa di errori nel processo di “stampa” subisse successivamente dei danni

Chi sarebbe responsabile per questo?

La normativa sulla responsabilità da prodotto fa riferimento al produttore quale soggetto responsabile dei danni subiti quale conseguenza dell’utilizzo del prodotto. Ma nel mondo delle stampanti 3D in cui il produttore è spesso l’utilizzatore del prodotto abbiamo diversi soggetti coinvolti

  1. il proprietario della stampante,
  2. il produttore/fornitore della stampante e
  3. la persona che ha creato e/o utilizzato il prodotto senza che sia stato prima testato/certificato.

I tribunali decideranno sulla base delle peculiarità del singolo caso, ma non c’è dubbio che le stampanti 3D stiano creando degli scenari precedentemente inaspettati.

3. Le repliche sono delle minacce per la privacy?

Vi sarete chiesti, non può essere che Giulio finisca un articolo senza parlare di privacy… E avevate proprio ragione!

Un problema che è raramente affrontato riguarda i dati personali che possono essere contenti nei CAD e nelle repliche. Le stampanti 3D sono spesso utilizzate per testare operazioni chirurgiche complicate ad esempio. In tal caso il medico stamperà l’organo del paziente per verificare se durante l’operazione dovrà affrontare dei problemi inaspettati. Ma gli ospedali richiedono un consenso privacy alla creazione delle stampe 3D degli organi dei pazienti? Cosa succede all’organo stampato dopo l’operazione? Potrebbe essere usato per finalità di ricerca, ma anche per attività di direct marketing e perfino per determinare il premio assicurativo sulla base della malattia che si desume dalla stampa.

Ci sono una serie di punti aperti con riferimento al 3D printing esattamente come accade con la gran parte delle nuove tecnologie. Il legislatore e i tribunali potrebbero non essere del tutto pronti a queste novità!

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