I dipendenti possono essere licenziati per i messaggi privati

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che il monitoraggio dell’utilizzo di Internet da parte di un dipendente sia legale e non violi i suoi diritti alla vita privata.

Questa decisione rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un nuovo approccio, da parte dei tribunali, circa il monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti aziendali per finalità private che potrebbe essere fondato tale nell’ottica dello sviluppo di nuove tecnologie quali quelle dell’Internet of Things.

Il caso oggetto della controversia

giustiziaIl caso concerneva un cittadino rumeno, Bogdan Mihai Bărbulescu, che aveva creato – a richiesta del proprio datore di lavoro – un account su Yahoo! Messenger al fine di rispondere alle richieste dei clienti. Il dipendente era stato informato successivamente che le proprie comunicazioni su Yahoo! Messanger erano state monitorate e mostravano il suo utilizzo dello strumento per finalità private in violazione della policy interna della società. Il dipendente aveva negato queste contestazioni e gli era stata fornita successivamente la trascrizione dei messaggi che mostravano le comunicazioni private. Su questa base il dipendente era stato licenziato.

La posizione della Corte sul monitoraggio remoto dei dipendenti

La questione è stata sottoposta all’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo in quanto il Sig. Bărbulescu ha lamentato la violazione tramite il monitoraggio delle conversazioni su Yahoo! Messenger, dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che protegge il diritto alla vita privata, alla propria abitazione e corrispondenza.

La Corte ha ritenuto che:

  • il datore di lavoro aveva avuto accesso ai messaggi su Yahoo! Messenger ritenendo che contenessero dei messaggi relativi all’attività lavorativa come anche dichiarato dal dipendente stesso e quindi quale parte dei propri poteri disciplinari,
  • la trascrizione delle conversazioni era stata usata solo come prova del l’impiego per finalità privata del computer fornito in dotazione per l’attività lavorativa e nessun dato sul computer è stato esaminato o conservato e
  • non è irragionevole che un datore di lavoro voglia verificare che i dipendenti completino la propria attività durante le ore di lavoro.

Quale sarebbe stata la posizione in Italia?

La normativa italiana sul monitoraggio dei dipendenti è di recente cambiata quale conseguenza delle modifiche introdotte dal Jobs Act con riferimento agli strumenti di monitoraggio che sono funzionali all’attività lavorativa che potrebbero, ad esempio, comprendere anche le tecnologie IoT. Nonostante questo approccio più flessibile rimane fondamentale che i dipendenti siano adeguatamente informati circa le modalità di utilizzo consentite degli strumenti aziendali e del fatto che possano essere monitorati.

A ciò si aggiunga che il Garante per il trattamento dei dati personali non solo ha emesso delle linee guida specifiche sull’argomento richiedendo l’adozione di stringenti precauzioni nell’utilizzo di tali tecnologie, ma più di recente ha emesso delle decisioni in cui ha disposto rigidi limiti al possibile monitoraggio e all’utilizzo dei dati raccolti tramite questa attività.

Tali precauzioni saranno ancora più rilevanti con l’entrata in vigore del nuovo regolamento privacy comunitario che aumenterà notevolmente le possibili sanzioni per violazioni della privacy.

 

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