Il principio di indeterminazione delle regole tecniche

Lo scenario dell’indeterminazione

Questo articolo non deve essere inteso come una critica a istituzioni o persone. In esso si descrivono fatti oggettivi che derivano dalla lettura di norme tecniche ai fini della loro applicazione.
Quando la norma tecnica in questione è imprecisa, poco chiara o addirittura palesemente sbagliata è fisiologico che essa diventi indeterminata. Chi applica la norma tenderà ad attuarla in modo personalizzato scegliendo la strada più conveniente per i propri scopi o interpretando la norma stessa nelle varie opzioni ragionevolmente possibili, alimentando in tal modo la non interoperabilità delle soluzioni nell’ambito della digitalizzazione.
E più l’interpretazione riguarda elementi di dettaglio e in maggior misura è complesso individuare il problema e correggerlo senza dover collidere con situazioni già consolidate e oggettivamente impossibili da riportare all’interno di una regola (magari nel frattempo corretta o chiarita).
La situazione è complicata da varie decine di regole tecniche. Queste sempre di più sono obsolete a causa del loro fisiologico degrado temporale, confuse, sbagliate, contraddittorie e soprattutto troppe.
La contraddizione o l’errore le rende applicabili in modo personalizzato e quindi poco efficace ai fini della cruciale interoperabilità tra sistemi ma anche dell’omogeneità nell’applicazione della normativa tecnica.
A questo non tranquillizzante scenario si aggiunge anche una recente nuova tendenza delle pubbliche amministrazioni a legiferare con circolari a atti secondari di rango comunque inferiore anche ai decreti tecnici e a maggior ragione alle norme primarie.
Questo aumenta il livello di indeterminazione, conseguente incertezza della regola e naturale conseguenza finale l’inutilità della regola stessa.

Lo stato dell’arte

Rules Il primo gennaio 2006 entrò in vigore il Codice dell’amministrazione digitale noto a tutti gli operatori di settore come CAD. Nell’art. 71 di questo decreto si introduceva il concetto di regola tecnica ovvero di un provvedimento normativo che era indispensabile per la reale attuazione di quanto, tecnologicamente neutro, era stabilito nella norma primaria, il CAD, appunto.
Alla data di scrittura del presente articolo si è raggiunto il decimo compleanno del CAD festeggiato il 1 gennaio 2016.
Nell’ambito della nuova riforma della pubblica amministrazione è in corso di elaborazione una nuova versione del CAD che si trova ad incrociare sul proprio cammino anche il nuovo Regolamento europeo n. 910/2014 (questo provvedimento è in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE) che ha impatti importanti sul nuovo testo normativo in elaborazione.
In questo momento storico il numero delle regole tecniche di settore è elevato. Esse prodotte con vari strumenti normativi secondari hanno superato le quaranta unità.
La necessità di coordinare le regole tecniche nazionali scaturite dal CAD con il Regolamento eIDAS 910/2014, il nuovo profilo semplificato di emissione delle regole tecniche stabilito nel nuovo CAD a favore dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) può aprire un circuito virtuoso di semplificazione che dovrebbe condurre ad un testo unico delle regole tecniche del Codice dell’amministrazione digitale.

Possibili approcci e soluzioni

Naturalmente non basta unificare, correggere, semplificare ma serve anche spiegare le regole e aiutare i fruitori delle regole a collocare le stesse correttamente negli scenari di utilizzo.
Quindi è ragionevole un’altra innovazione oltre a quella di natura semplificativa con la proposta di un testo normativo unico per le regole tecniche del CAD.
Questa seconda, di natura amministrativa (da attuare con azione legislativa) dovrebbe prevedere l’istituzione di un procedimento amministrativo di “garanzia tecnologica” che consenta alla pubblica amministrazione e agli operatori di mercato di richiedere un parere “operativo” all’AgID ai fini di avere assicurazione della corretta applicazione della normativa tecnica.
Il profilo giuridico è certamente equivalente alla verifica preliminare stabilita nell’articolo 17 del Codice per la protezione dei dati personali ovvero al ben noto interpello fiscale all’Agenzia delle Entrate.
La situazione è oramai chiaramente divergente. La complessità del sistema ha raggiunto livelli tali da richiedere interventi decisi nella semplificazione e applicazione delle regole tecniche del CAD. Tale applicazione poi altro non è che la base per l’interoperabilità dei sistemi e delle banche dati e per un equilibrato e corretto metodo di applicazione delle norme da parte di cittadini, imprese e pubblica amministrazione.
I fatti oramai ci dimostrano che abbiamo perso il controllo e che bisogna intervenire rapidamente (anche per le obbligatorie regole comunitarie legate al Regolamento eIDAS). In caso contrario l’innovazione di settore segnerà un’altra battuta di arresto.
E le regole saranno sempre di più inutilizzabili.

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