La giustizia civile in duplice copia (cartacea)

Che mi si prenda per una scimmia” pensava il giudice col fiato corto
“non è possibile, questo è sicuro”. Il seguito prova che aveva torto.

(Il Gorilla, G. Brassens, adattamento italiano di F. De André in Volume III, 1968)

L’altro giorno incrocio Mario (nome di fantasia), che fa l’avvocato civilista. Camminava a passo svelto, scuro in volto.

Dove vai?

Devo andare in cancelleria a fare delle copie da depositare in cancelleria.

Non sono sicuro di aver capito: ma il Processo Civile Telematico?

Vieni con me, ti racconto tutto. Nel secolo scorso, più esattamente nel 1997, venne promossa ed iscritta una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di tre debitori, che chiameremo Tizio, Caio e Sempronio. La procedura restò per anni in attesa di fissazione della prima udienza, e verrà istruita solo a partire da questo secolo, più esattamente nel 2014.

Una giustizia lampo, insomma.

Questo è niente! Due anni dopo, nel 2016, il Giudice dell’Esecuzione rileva che i beni pignorati a Tizio risultano in comproprietà con la moglie.

Un problema, immagino.

Esatto. Non potendosi procedere alla separazione in natura e non avendo la comproprietaria manifestato interesse all’acquisto della quota pignorata, il Giudice dell’Esecuzione dispone – correttamente – che si proceda alla divisione degli immobili pignorati a Tizio, sospendendo la procedura esecutiva solo con riguardo a Tizio stesso, e disponendo la sua prosecuzione con riguardo a Caio e Sempronio.

Che si fa in questi casi?

Procedere a una divisione presuppone che si iscriva un procedimento nelle forme del rito ordinario in una cancelleria – quella del contenzioso ordinario – diversa da quella ove è aperto il fascicolo dell’esecuzione (cancelleria delle esecuzioni immobiliari). Due procedimenti che tuttavia si svolgono in concreto dinanzi allo stesso giudice, il Giudice dell’esecuzione funzionalmente competente anche per la divisione ex art. 181 disp att cpc.

Per carità, lascia stare gli articoli, credo di aver capito: altro procedimento, stesso giudice. E poi?

Il Giudice dell’esecuzione rinvia dunque il processo esecutivo all’udienza del 17.03.2017 ore 11.30 per gli adempimenti riguardanti Caio e Sempronio e contestualmente fissa per la comparizione dinanzi a sé, in veste di giudice istruttore della divisione dei beni di Tizio, l’udienza del 17.03.17 ore 12 (stesso giorno, una di seguito all’altra), invitando la parte più diligente “all’iscrizione a ruolo civile contenzioso della causa di divisione (attività da compiere presso la cancelleria civile) […] mediante deposito della copia notificata della presente ordinanza e di copia dell’atto di pignoramento” e al “deposito, nel fascicolo della causa di divisione, di copia dell’istanza di vendita, della documentazione ipotecaria e catastale depositata nel fascicolo della procedura esecutiva e della relazione di stima dell’esperto effettuata nella procedura esecutiva”.

Eh? Praticamente chiede a te di depositare in una cartella una copia dei documenti che tiene lui nell’altra cartella!

Più o meno. Un autentico paradosso all’epoca del processo telematico.

Ecco, io avrei usato un altro termine.

Sebbene il Giudice dell’Esecuzione andrà a trattare lo stesso giorno in orario consecutivo di mezz’ora i due fascicoli, quello dell’esecuzione immobiliare e quello della divisione, una delle parti si dovrà prendere l’impegno di depositare nel fascicolo della divisione una corposa documentazione da estrarre dal fascicolo dell’esecuzione. Trattandosi peraltro di documentazione ovviamente prodotta in cartaceo nel fascicolo dell’esecuzione aperto nel 1997, e dunque non presente nel suo fascicolo telematico (carta era, carta rimane), l’estrazione dovrà necessariamente avvenire a mezzo di fotocopiatura, con oneri per la parte, ma anche per la cancelleria.

Soldi del contribuente, quindi. Spesi per fare delle fotocopie di documenti che stanno in un fascicolo, da mettere in un altro fascicolo solo perché si archiviano in due stanze diverse. Fascicoli che poi, lo stesso giorno, usciranno ognuno dalla sua stanza per andare in mano allo stesso giudice, uno sopra l’altro sulla stessa scrivania.

D’altra parte, dopo aver richiesto e ritirato tanta carta, può escludersi che l’avvocato vada ad iscrivere la procedura di divisione in modalità telematica, presupponendo il deposito di tali documenti una lunga e complessa scansione delle fotocopie.

Ma non si potrebbe richiedere una copia digitale della documentazione cartacea?

Eh?

Dicevo: dal momento che si devono fare delle copie, non si potrebbero avere in PDF anziché su carta? No, perché sulla fotocopiatrice si preme sempre lo stesso tasto, solo che…

Eh?

No, niente.

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