Il recente arresto di Charlie Shrem, l’ex vice presidente di Bitcoin Foundation, e Robert Faiella negli Stati Uniti per il loro possibile coinvolgimento in uno schema volto al riciclaggio di più di 1 milione di dollari in bitcoin sul sito Silk Road al fine ottenere droghe illegali ha fatto rinascere dubbi circa la legalità di questa tipologia di moneta virtuale.
Quale premessa generale, i bitcoin sono definiti come una “criptovaluta” perché utilizzano la crittografia per controllare la loro creazione e il loro trasferimento; sono stati “inventati” nel 2009 da un certo Satoshi Nakamoto, pseudonimo dell’anonimo a cui è attribuita la sua creazione, ma la cui vera identità è ancora sconosciuta. La particolarità di questo tipo di moneta è data dal fatto che non è gestita da un ente pubblico centrale, ma si basa su di una rete Peer-to-Peer che ne consente il possesso e il trasferimento in modo del tutto anonimo, mantenendo i dati necessari per utilizzare i bitcoin sul proprio PC o presso soggetti terzi.
La crescita del fenomeno dei bitcoin ha portato nel 2012 la Banca Centrale Europea ad emettere un report relativo agli schemi di moneta virtuale in cui sono affrontate anche le problematiche relative ai bitcoin. Il report sottolinea che gli schemi di moneta virtuale, quali i bitcoin, sono una forma di moneta elettronica. Tuttavia, la “moneta elettronica“, come definita nella Direttiva 2009/110/CE, è considerata pari al valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia (a) memorizzato elettronicamente (b) emesso dietro ricevimento di fondi che non siano di valore inferiore al valore monetario emesso (c) e accettato come mezzo di pagamento da persone diverse dall’emittente di moneta elettronica.
La principale differenza tra i bitcoin e la moneta elettronica quindi è data dalla mancanza di un link con una moneta reale e ciò comporta che:
- questa valuta dipenda da un tasso di cambio specifico non legato ad una moneta tradizionale perché legata al semplice rapporto tra domanda/offerta;
- la mancanza di un collegamento con una moneta tradizionale potrebbe rendere complessa la sua conversione in moneta reale;
- il controllo della moneta è rimesso ai privati.
Inoltre, mentre gli strumenti di pagamento tramite moneta elettronica possono essere emessi da banche e istituti di moneta elettronica che sono sottoposti a notevoli controlli da parte delle competenti autorità bancarie, ciò non avviene con riferimento ai bitcoin. E la stessa peculiarità è relativa alle transazioni in bitcoin che si verificano al di fuori dei canali bancari.
Secondo una sentenza francese del dicembre 2011, una società che opera nel settore dell’exchange di bitcoin dovrebbe rientrare nella definizione di prestatore di servizi di pagamento (PSP) ai sensi della Direttiva PSD n. 2007/64/CE e sempre in Francia la piattaforma Bitcoin Central è stata autorizzata ad operare sulla base di un accordo tra una software house e un prestatore di servizi di pagamento creando la prima piattaforma per lo scambio di bitcoin regolamentata nell’ambito dei sistemi di pagamento. Tuttavia, la Banca di Francia ha di recente emesso un report in cui allarma circa i rischi legati a tale tipologia di moneta.
I possibili sviluppi in Italia sono ancora incerti e bisognerà vedere se ci saranno società attive nel settore dei bitcoin autorizzate come PSP. Il problema da alcuni sollevato infatti consiste nei possibili rischi di riciclaggio collegati all’anonimato delle transazioni in bitcoin. Infatti, in un Paese con un’elevata evasione fiscale, l’approccio richiesto dalla normativa più recente è di sostituire il denaro contante a favore della moneta elettronica sottoposta a requisiti di tracciabilità molto stringenti.
Si pensi ad esempio ai concessionari pubblici che devono effettuare tramite bonifico bancario identificato da uno specifico codice ogni pagamento effettuato a favore dei propri fornitori e subappaltatori. Qualora lo stesso pagamento potesse essere effettuato in bitcoin alcuni argomentano che le finalità perseguite dal legislatore non sarebbero soddisfatte.
Infine, come ogni strumento elettronico, un’ulteriore minaccia per i bitcoin è data dagli attacchi informatici che possono portare all’accesso ad un wallet di bitcoin e alla sua improvvisa vendita. La peculiarità dei bitcoin in questo caso sarebbe data però dal fatto che tali attività potrebbero avere un immediato effetto sul valore dei bitcoin. E’ già accaduto nel 2011 quando improvvisamente il valore dei bitcoin si era ridotto da 17,50 dollari a 0,01. E tutto ciò avviene in un mercato che non è soggetto ad obblighi di trasparenza e controlli a differenza del mercato azionario, ma è rimesso alla gestione da parte di privati creando le possibili problematiche legali sopra indicate.
Non c’è dubbio che la moneta elettronica sia il futuro, e la recente decisione di Facebook di richiedere alle autorità irlandesi di essere autorizzata alla fornitura di servizi di moneta elettronica ne è un’ulteriore conferma. Allo stesso modo la crescita delle cosidette piattaforme di social gaming, dove viene utilizzata una moneta virtuale a volte scambiata tra i giocatori, pongono interrogativi circa la necessità di regolamentare un settore la cui crescita sarà inevitabile.
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