Telecom Italia: Tar del Lazio respinge ricorso su multa Antitrust

Il Tar del Lazio ha respinto i due ricorsi presentati da Telecom contro la maximulta da oltre 100 milioni di euro inflitta dall’Antitrust nel maggio del 2013 per abuso di posizione dominante nelle infrastrutture di rete. “Le pur numerose e suggestive censure di Telecom Italia, anche alla luce delle ampie deduzioni dell’intimata Autorità (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ndr) e delle due società contro interessate (Fastweb e Wind,ndr) si rivelano infondate” si legge nella sentenza.

Telecom aveva impugnato la maxi sanzione da oltre 100 milioni di euro inflitta dall’Antitrust, l’autorità guidata da Giovanni Pitruzzella, con riferimento a due violazioni consistenti in abusi di posizione dominante suscettibili di rallentare il processo di crescita dei concorrenti nei mercati dei servizi di telefonia vocale e di accesso a internet a banda larga consentito dalla recente liberalizzazione della normativa. In particolare, il primo abuso consisteva nell’opposizione di un numero elevato di riscontri negativi alle richieste di attivazioni; il secondo abuso, in una condotta di compressione dei margini, per una politica di sconti alla clientela tale da consentire ai concorrenti di operare nel mercato.

Per il Tar “non sussiste il lamentato contrasto fra le misure di contrasto all’abuso di posizione dominante applicate e il quadro normativo di settore“; le direttive comunitarie di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e la normativa nazionale, infatti, “hanno imposto specifici obblighi in materia di accesso e di uso da parte dei concorrenti di determinate risorse di rete, e hanno recepito il principio di non discriminazione fra attività interne ed esterne affinché le imprese aventi potere di mercato non distorcano la concorrenza a detrimento dei terzi“. Da ciò il fatto che l’infrastruttura di Telecom “è indebitamente essenziale per consentire agli OLO (gli operatori alternativi, ndr) di fornire i servizi di fonia e di banda larga” e la società “è tenuta, indipendentemente dal rispetto delle regole di settore delle comunicazioni elettroniche, a garantire l’accesso dei concorrenti a tale infrastruttura a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie“. Per il Tar, quindi, nel provvedimento dell’Autorità “viene ampiamente argomentata la sussistenza di una condotta abusiva che integra gli estremi di un rifiuto costruttivo, volto a ritardare e ostacolare la concorrenza nei mercati“. In merito, infine, alle censure relative alla pratica di compressione dei margini, per il Tar “l’Autorità dimostra di aver operato secondo un modus procedendi conforme ai precedenti comunitari e di aver accertato che la politica di sconti è stata idonea a configurare una compressione dei margini di natura abusiva quantomeno per il periodo 2009-2011“.

Da parte sua Telecom Italia “non condivide la decisione” del Tar del Lazio che ha respinto i due ricorsi presentati dal gruppo contro la maximulta da oltre 100 milioni di euro inflitta dall’Antitrust nel maggio del 2013 per abuso di posizione dominante nelle infrastrutture di rete. In una nota il Telecom sottolinea che “intende proseguire il suo percorso per il riconoscimento dell’assoluta liceità dei suo comportamenti nei confronti dei concorrenti e impugnerà la decisione davanti al Consiglio di Stato in tempi brevi”. 

Telecom Italia ritiene che “il giudice amministrativo in prima istanza non abbia adeguatamente considerato i numerosi ed articolati motivi di impugnativa sviluppati nel ricorso della società”. Il gruppo ricorda inoltre che “il modello Open Access continua ad essere considerato una best practice a livello europeo per la parità di accesso, la cui validità è riconosciuta sia dall’Unione Europea sia dal BEREC (l’organismo europeo che sovrintende alla regolamentazione)”. 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here