Open Access: una legge a sostegno dell’informazione scientifica aperta

Benché la notizia non abbia avuto adeguata visibilità, anche nel mondo della ricerca e dell’editoria, da qualche mese a questa parte si sta discutendo di una legge nazionale a sostegno dell’Open Access e dell’informazione scientifica aperta che, una volta approvata, porterebbe anche all’inserimento di un nuovo articolo 42-bis nella legge sul diritto d’autore.

Secondo il testo attualmente in discussione in Parlamento, la nuova norma si presenterebbe così:

« Art. 42-bis. – 1. L’autore di un’opera scientifica pubblicata in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto, purché senza fini commerciali, di renderla disponibile gratuitamente al pubblico nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita del pubblico dall’editore o comunque dopo non più di sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e dopo non più di un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Nell’esercizio del predetto diritto l’autore indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell’editore.

  1. L’autore rimane titolare del diritto di cui al comma 1 anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all’editore o al curatore. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle.»

Al momento il Disegno di Legge c.395 (denominato anche “DDL Gallo” dal nome dell’Onorevole Luigi Gallo, suo primo promotore nonché presidente della VII Commissione Cultura, Scienza, Istruzione) risulta approvato alla Camera dei Deputati lo scorso 13 marzo e trasmesso pochi giorni dopo al Senato (DDL s.1146), dove però il suo iter si è rallentato, sia – per ragioni fisiologiche – a causa della crisi di governo estiva, sia per effetto di sopraggiunte pressioni provenienti dal mondo dell’editoria, cristallizzate in una nota ufficiale rilasciata dell’Associazione Italiana Editori lo scorso 29 ottobre.

L’AISA (Associazione italiana per la promozione della scienza aperta) si pone invece in netto dissenso rispetto alla posizione di AIE e in un articolo a firma del prof. Roberto Caso spiega:

L’aggiunta dell’art. 42-bis, che conferisce all’autore un diritto inalienabile e irrinunciabile di ripubblicazione (più correttamente: di messa a disposizione del pubblico) in accesso aperto delle opere scientifiche pubblicate in periodici, che siano il risultato di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, non è una norma che limita la libertà contrattuale delle parti, ma è all’opposto un dispositivo legislativo che restituisce spazio di libertà all’autore scientifico, finanziato con fondi pubblici, che è la parte debole del contratto.

È noto che l’autore scientifico usualmente cede i diritti patrimoniali all’editore senza ricevere alcun compenso, perché è interessato non a guadagnare ma a rendere pubbliche le proprie idee. Se l’autore avesse potere contrattuale, non ci sarebbe bisogno di una norma imperativa come il 42-bis. Sarebbe l’autore stesso a inserire una clausola nel contratto che gli riservi il diritto di ripubblicare in accesso aperto. Non lo può fare, perché l’editore ha maggiore potere contrattuale e può impedire la ripubblicazione in accesso aperto o allungare i termini di embargo. Non a caso la Germania, i Paesi Bassi, la Francia e il Belgio si sono dotati di norme analoghe all’art. 42-bis. 

In effetti, non vi è dubbio che, nonostante in linea di principio la legge riservi agli autori massima libertà di gestire i diritti di utilizzazione sulle proprie opere, d’altro canto la prassi contrattuale si è negli anni irrigidita su modelli tendenzialmente standardizzati nei quali gli autori hanno poco margine di dialogo; problema che si percepisce ancor di più in settori dell’editoria di fatto monopolizzati da pochi gruppi editoriali che impongono le proprie policy.

Io stesso, come autore, mi sono spesso dovuto scontrare con editori che non comprendevano (o forse non volevano comprendere) la mia scelta di pubblicare tutti i miei contenuti con licenze Creative Commons o simili (alcuni si ricorderanno la mia vicenda giudiziaria con Franco Angeli); e posso confermare che spesso l’unica opzione è quella di rivolgersi ad altre case editrici più flessibili.

 

Questo articolo è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

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