Il tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da Delta TV Programs contro Google e YouTube in relazione ai video di telenovelas caricati da alcuni utenti su YouTube rispetto ai quali Delta deteneva i diritti di sfruttamento economico.
L’oggetto del contendere è il medesimo di precedenti simili controversie. Il titolare dei diritti d’autore su dei filmati contesta al gestore della piattaforma di condivisione dei video la responsabilità per i video pubblicati dai propri utenti in violazione dei diritti d’autore. E nel caso particolare, Delta non solo aveva richiesto la rimozione dei video e l’astensione di YouTube da ulteriori violazioni, ma anche il risarcimento di circa 13 milioni di euro di danni.
La normativa relativa alla responsabilità dei c.d. hosting provider e cioè dei soggetti che ospitano sulla propria piattaforma dei contenuti pubblicati da terzi (i.e. i loro utenti) è dettata dalla Direttiva E-Commerce 2000/31/UE implementata in Italia tramite il D.Lgs. 70/2003. Questa direttiva prende spunto dall’assunto che un hosting provider non è nella posizione di controllare i contenuti pubblicati dai propri utenti vista l’enorme mole degli stessi e quindi non è tenuto a monitorarli. Tuttavia, qualora venga a conoscenza del loro contento illecito è tenuto a rimuoverli su comunicazione delle autorità competenti.
Il principio sopra esposto è stato oggetto di diverse interpretazioni negli ultimi anni da parte dei tribunali italiani. Ed infatti nel 2009 il tribunale di Roma stabilì sempre nell’ambito di un procedimento d’urgenza in una controversia tra R.T.I. e YouTube relativa ai video del Grande Fratello pubblicati su YouTube che il regime di esenzione della responsabilità non fosse applicabile a YouTube in quanto la stessa forniva dei servizi ulteriori rispetto al mero collegamento ad Internet ed eseguiva dei controlli sui contenti pubblicati dai propri utenti.
Allo stesso modo, nel 2011 il tribunale di Milano aveva dichiarato in una controversia tra R.T.I. ed Italia On Line che quest’ultima nella gestione del piattaforma di condivisione di video libero.it fosse un hosting provider “attivo” per le funzionalità messe a disposizione degli utenti, il sistema di controlli dei contenti pubblicati adottato e il sistema di gestione della pubblicità. La conseguenza di tale qualificazione era che anche Italia On Line non potesse fare affidamento sulla esenzione di responsabilità prevista dalla Direttiva E-Commerce per i video pubblicati dai propri utenti.
Nel caso oggetto dell’ordinanza del Tribunale di Torino, la corte non ha preso una posizione circa la qualificazione di YouTube, ma ha semplicemente dichiarato che, sulla base delle prove a disposizione nell’ambito di un procedimento di urgenza, YouTube non può essere considerata un hosting provider attivo. Quindi il regime di esenzione di responsabilità è applicabile alla stessa che è tenuta alla rimozione dei contenuti contestati solo a seguito di una diffida “dettagliata” e cioè che specifichi gli URL dei video la cui rimozione viene richiesta.
Sarà quindi il giudice di merito a decidere sull’esito finale della controversia, ma questa decisione certamente si pone in controtendenza rispetto al precedente orientamento dei tribunali italiana sull’argomento. È da vedere se l’esito di questa decisione inciderà anche sulla decisione di merito della controversia tra YouTube ed RTI dove quest’ultima ha richiesto ben 500 milioni di euro di danni.
Nel frattempo anche i giudici della Corte di Giustizia europea si sono pronunciati su di una controversia simile nel caso Scarlet contro Sabam stabilendo che gli Internet service provider non possono essere obbligati a porre in essere un sistema di filtraggio preventivo dei contenuti pubblicati dai propri utenti, il che a giudizio dei legali di YouTube impedirebbe di obbligare quest’ultima a monitorare i contenti in violazione dei diritti di Delta.
Questo argomento è molto interessante e gli sviluppi interpretativi delle corti in materia potrebbero incidere anche sullo sviluppo delle tecnologie di condivisione dei contenuti su Internet. Allo stesso modo ci si chiede se, con la recente entrata in vigore del regolamento AGCOM che prevede un procedimento sommario per le violazioni dei diritti d’autore su Internet, l’AGCOM e i tribunali seguiranno un atteggiamento più conservativo in materia.
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