Google dovrà “dimenticarsi” di noi ovunque!

Il Gruppo di lavoro dei garanti privacy europei di cui al c.d. Articolo 29 ha fornito dei chiarimenti circa le modalità in cui il diritto all’oblio previsto dalla famosa sentenza della Corte di Giustizia europea relativa al motore di ricerca di Google dovrà essere attuato.

Come già discusso, questa decisione aveva portato a notevoli dibattiti sull’argomento e Google aveva perfino iniziato delle consultazioni in diverse città europee con degli esperti del settore al fine di poter concordare quale fosse la modalità migliore per darvi attuazione. Il gruppo di lavoro dei garanti europei ha ora “assistito” Google in questo difficile compito tramite un parere sull’argomento, anche se l’approccio “rigido” adottato potrebbe non essere del tutto condiviso da Google.

A quali motori di ricerca la decisione si applica?

diritto oblioIn base al parare dei garanti privacy europei la decisione della Corte di Giustizia europea è vincolate con riferimento a tutti i trattamenti di dati personali eseguiti da sedi secondarie europee situate in uno Stato membro della Comunità europea che siano finalizzati alla promozione e vendita di spazi pubblicitari relativi al motore di ricerca in detto Paese al fine di rendere il servizio profittevole.

Quindi la decisione non dovrebbe applicarsi a motori di ricerca che non hanno sedi secondarie in Europa. Tuttavia, questo principio dovrà essere testato alla luce del nuovo regolamento privacy europeo che estenderà l’ambito di applicazione della normativa privacy europea a qualsiasi società che offra i propri servizi nella Comunità europea indipendentemente da dove siano situate le proprie strutture.

Cosa accade alle informazioni iniziali?

L’attuazione del diritto all’oblio non richiederà la rimozione delle informazioni inizialmente pubblicate sul sito rispetto al quale se ne chiede l’esercizio. Quindi la medesima informazione rimarrà disponibile su detto sito e linkata tramite altri motori di ricerca. In tale contesto l’obiezione di solito sollevata dai commentatori è sul perché l’obbligo di attuazione del diritto all’oblio sia stato posto a carico dei motori di ricerca piuttosto che dei siti che hanno pubblicato la notizia.

I link a quali siti vanno rimossi?

Al fine di garantire che sia data attuazione secondo modalità efficaci al diritto all’oblio, i motori di ricerca dovranno darvi attuazione non solo con riferimento ai nomi a dominio europei, ma anche a quelli .COM. Il rischio potrebbe altrimenti essere che la finalità della decisione sia vanificata.

Chi detiene un diritto all’oblio?

E’ molto interessante notare che a giudizio dei garanti europei le richieste di attuazione del diritto all’oblio possono essere esercitate in tutti i casi in cui sussiste un chiaro “legame” tra un individuo e la Comunità europea perché ad esempio lo stesso è un cittadino europeo o un residente di un Paese europeo. Quindi anche un cittadino europeo residente negli Stati Uniti potrebbe far valere il proprio diritto all’oblio nei confronti di Google.

Come bisogna valutare le richieste di esercizio del diritto all’oblio?

Il gruppo di lavoro ha fornito dei criteri guida al fine di valutare la fondatezza delle richieste di esercizio del diritto all’oblio che dovranno essere bilanciati con l’interesse generale del pubblico di accedere alle informazioni.

Quest’ultimo punto sembra il più controverso viste le migliaia di richieste inviate fino ad oggi a Google che rendono la loro revisione difficilmente gestibile anche per un gigante come Google. Il rischio è che alcune di queste richieste siano inviate anche in malafede e quindi si ottenga un risultato opposto rispetto a quello che era negli obiettivi del tribunale europeo.

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