#NotarFAQ: quando una startup innovativa si classifica come a vocazione sociale?

La start up innovativa a vocazione sociale è stata prevista dall’art. 25 comma 4 del DL 179/2012 che prevede testualmente che “sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.

I settori indicati dal citato DLgs (che regolamenta l’attività delle imprese sociali) in particolare, sono:

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002;

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

h) formazione universitaria e post-universitaria;

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale;
m-bis) cooperazione allo sviluppo.

Dal combinato disposto delle due norme, inoltre, si ricava che prerequisito della startup innovativa a vocazione sociale sia quello di essere costituita sotto forma di impresa sociale(che è un tipo di organizzazione privata che svolge attività senza scopo di lucro in determinati settori tra cui quelli sopra indicati, ma con un’organizzazione di tipo imprenditoriale), ma sempre in una delle forme previste dal DL 179/2012, ovvero società di capitali o cooperativa, precludendo quindi, così come per le startup innovative ordinarie, la possibilità di accedere al regime delle startup innovative alle società di persone e agli altri enti (associazioni e fondazioni).

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