#Spid: Tar del Lazio annulla il Decreto, violata concorrenza su Identity Provider

Accolto il ricorso di Assoprovider e Assintel da parte della prima sezione del TAR del Lazio che ha annullato in sede di merito il Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, del 24.10.2014, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 9 dicembre 2014, riguardante il Sistema di identificazione pubblica SPID e il sistema degli Identity Provider.

A diffondere la notizia è l’avvocato Fulvio Sarzana, uno dei curatori del ricorso: “Il Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo in toto le censure articolate dallo Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, con i Partner Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Maria Sole Montagna, e l’Associate Federica Fanfarillo, ha annullato in particolare le prescrizioni contenute nell’articolo 10 del Decreto della Presidenza del Consiglio, relativamente ai requisiti necessari per esercitare le attività degli Identity Provider, per violazione dei principi di concorrenza e per eccesso di potere, parità di trattamento e non discriminazione.”

Com’è possibile leggere nella sentenza del TAR, infatti, “il prescritto requisito di capitale sociale pone un limite che non persegue nemmeno una finalità logica, considerato che l’articolo 4 del decreto impugnato, ai commi 2, 3 e 4, prevede che l’Agenzia adotti regolamenti per definire le regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, le modalità di accreditamento dei soggetti SPID, nonché le procedure necessarie a consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell’identità digitale: e tali norme integrative già prevedono dei requisiti molto stringenti per l’esercizio dell’attività di identificatore, senza che aggiuntivamente si palesi la necessità di subordinare lo svolgimento della ripetuta attività al raggiungimento di una soglia così elevata di capitale sociale”.

Il decreto dunque”, conclude lo studio Sarzana e Associati, “secondo il TAR è viziato da eccesso di potere per le ragioni sopra indicate, e risulta in contrasto con i principi comunitari di tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, che si pongono quali diretti parametri di legittimità dell’atto nazionale e sono idonei a fondare il conclusivo giudizio di invalidità del medesimo”.

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