Si è riaperta la caccia alle balle sul disegno di legge di iniziativa parlamentare, primo firmatario Stefano Quintarelli. È una legge sulla neutralità della rete e sulla correttezza della presentazione delle offerte commerciali da parte dei fornitori di accesso, a tutela del fatto che ciò che chiamiamo “Internet” sia e rimanga ciò che ne ha creato e preservato il successo. Non è una legge “Anti Apple”, né contro la sicurezza dei sistemi dell’azienda di Cupertino (e nemmeno, come da tanti definita una legge su software libero, questo sconosciuto, ndr). Anzi, il fatto che qualcuno sostenga che questa legge possa in alcun modo causare una perdita di sicurezza mi fa salire il sangue agli occhi.
Neutralità di Internet
Internet è un insieme di protocolli di telecomunicazione.
Diversi operatori si interconnettono tra di loro utilizzando tali protocolli e assicurano (attraverso un sistema di governo molto “leggero”) che chiunque possa inviare e ricevere una sequenza di pacchetti di bit da e per qualsiasi altro nodo di Internet. Qualsiasi bit viaggi su Internet, nella visione originale, deve essere trattato come ogni altro bit, perché Internet nasce per essere totalmente agnostica rispetto al contenuto (payload) dei pacchetti che trasporta. È una precisa scelta che ha portato all’esplosione dell’economia digitale come la conosciamo oggi: se avessero studiato protocolli specializzati e ottimizzati per i servizi di allora, non avremmo probabilmente nemmeno il Web, lasciamo stare la IPTV o la telefonia VOIP.
I protocolli di Internet sono tra loro indipendenti e stratificati: ogni protocollo che sta “sotto” non deve sapere cosa fa quello che sta “sopra”. Quando noi ci connettiamo a Internet (attraverso un fornitore) chiediamo nient’altro che ci venga stabilita una connessione sul protocollo di trasporto e indirizzamento (di solito il TCP/IP) e di lì saranno poi le parti a stabilire che tipo di comunicazione vorranno e con quali contenuti: se si vorrà richiedere una pagina web, interrogare un web service, inviare o ricevere un messaggio di posta elettronica, chiedere che ora è, eccetera. Non è affare del fornitore del servizio di connettività decidere che un megabyte di filmato debba essere trattato meglio di un megabyte di una connessione telefonica IP o di un messaggio di posta elettronica, o che debba andare con maggiore o minore rapidità verso la destinazione.
L’unica “metrica” che guida il costo e la possibilità di inviare un certo numero di pacchetti nell’unità di tempo (banda) deve essere la quantità di bit. Perché, per l’operatore di connessione, tecnicamente ogni bit è uguale all’altro, ogni byte è uguale all’altro. Del fatto che però i fornitori di connettività Internet (Internet Access Provider) vogliano avere qualcosa a che ridire su questo principio, e come su tale pretesa ci siano rilevanti conflitti di interessi, ho già scritto nel recente passato e non mi dilungherò troppo.
Internet è Internet, questo prevede la legge
Il disegno di legge non prevede che dobbiate mettere il vostro prezioso iPhone (o qualsiasi altro dispositivo) alla mercé dei cattivoni che vogliono installarci software libero. Contenti? Questa non è una legge che impone alcun tipo di software, se l’utente non lo vuole. Abbiamo tagliato metà delle stupidaggini che ho sentito, concentriamoci sulle cose serie.
La legge (almeno nella versione approvata all’unanimità dalla Camera, oggi reperibile dal sito del Senato) ha un numero tutto sommato limitato di articoli. Gli articoli “pesanti” sono quelli centrali, dal 2 al 4.
Il secondo articolo è forse il più interessante. L’approccio è infatti quello di chiamare le cose secondo il loro nome. Il servizio di Internet è un accesso universale e agnostico denotato dal “best effort”, il migliore sforzo di assicurare a tutti di passare attraverso i “tubi” in condizioni probabilisticamente uguali. Per cui se un fornitore ti offre qualcosa con cui una parte dei servizi è “regimentato” rispetto agli altri, e dunque è discriminato, quello non è Internet e dunque non può essere chiamato “Internet”. Non mi sembra che il principio debba causare scandalo. Se io prendo l’acqua del rubinetto e la metto in una bottiglia e la do ai miei avventori, non sto creando alcun attentato alla salute, ma non posso chiamare quella roba lì “Acqua minerale”. Un avventore potrebbe volere acqua a basso costo, ma non posso ingannarlo. Deve sapere cosa compra o cosa gli regalo.
Non discriminazione dei servizi
Il terzo articolo parla di come la connettività debba, di norma, essere caratterizzata dal best effort. Dunque gli utenti non debbono essere discriminati rispetto ad altri utenti dello stesso operatore per il solo fatto di accedere a un particolare servizio. Ad esempio, non deve essere loro rallentata la connessione se vogliono accedere a telefonia IP in concorrenza con quella fornita dal loro fornitore. O se vogliono accedere a servizi televisivi in concorrenza con quelli coi quali il fornitore ha stipulato accordi di esclusiva. Il tutto salvo alcune limitate eccezioni.
Al fine di garantire che gli operatori non facciano i furbi, ogni fornitore di servizi di accesso deve avere un’offerta best effort, ovvero in cui ogni bit è uguale a ogni altro e ognuno concorre per la banda disponibile. Questa offerta deve funzionare anche da base di calcolo per le offerte “premium”, le quali sono chiaramente identificate come servizi aggiuntivi di prioritizzazione, negoziati a parte.
La norma dunque lascia all’utente la possibilità di scegliere e di avere un servizio “neutrale” se tale servizio è quello che serve a lei, oppure di avere un servizio “premium” quando fosse interessata a un particolare contenuto e questo sia determinante per la scelta di una base diversa di un servizio altrimenti illimitato.
Device Neutrality
Come si vede, i due articoli di cui ho parlato precedentemente non fanno affatto alcuna menzione di piattaforme hardware o software.
La pietra dello scandalo, che poi tale non è, si trova nell’articolo 4, che impone un (limitatissimo) principio di titolarità effettiva di ciò che si è comprato, ovvero del device. A vedere alcune posizioni di alcuni produttori, infatti, alcuni device che si è pagati al suono di migliaia di euro sarebbero in realtà una graziosa concessione all’utente che paga per il privilegio di vederseli affidare temporaneamente e alle condizioni stabilite dal fornitore, il quale detta cosa può esservi installato e cosa no.
L’articolo si limita a stabilire il principio il device è mio e ci debbo poter tenere quello che voglio io. Se quello che voglio io è per coincidenza (o per convenienza, per convinzione, per pigrizia) quello che vuole il produttore, bene, nessuno si scandalizza. Se voglio vivere in una gabbia dorata, purché sia la mia decisione, tutti contenti. Il problema sussiste invece allorché, magari dopo un po’ di tempo, mi accorgo che una serie di applicazioni che non possono disinstallare:
- consumano spazio su disco che in teoria avrei comprato ‒ e su cui avrei pure pagato un equo (sic!) indennizzo.
- creano confusione, non so cosa fanno, consumano banda, consumano batteria.
Insomma sono bloatware e non posso liberarmene. La norma prevede solamente che, come mia libera decisione io sia abilitato a disinstallarle e possa allo stesso tempo a mio rischio e pericolo usarne altri che ritengo migliori, per quella piattaforma. Non vi è nessun obbligo. Queste applicazioni potrebbero ad esempio fare riferimento a servizi alternativi, in concorrenza.
Inoltre, il riferimento al software libero è leggermente fuorviante per i lettori disattenti, perché la norma si applica indistintamente a qualsiasi forma di distribuzione del software, e l’endiadi “software, proprietario o a sorgente aperta” significa solamente che non deve essere discriminata l’una o l’altra forma. Se qualcuno pensa che il software libero venga favorito da questa legge, vuol dire che il software libero è discriminato. Se non è discriminato, un principio di non discriminazione non lo favorisce. Tertium non datur.
Anche qui si tratta di una norma che protegge la libertà dell’utilizzatore (e proprietario del device) di magari un giorno decidere che si è stufato del servizio proposto dal fornitore, o magari di usarne uno che costa meno, è più sicuro o semplicemente esiste (mentre magari quello originario non c’è più). Cosa ci sia di liberticida in ciò è cosa che va al di là della mia comprensione.
Non c’entra niente la sicurezza. Intanto la sicurezza degli apparati non può essere in mano ora e per sempre solo al fornitore degli stessi, che decide quale livello dobbiamo avere. Più possibilità si hanno di mettervi mano (se si sa cosa si fa) più la sicurezza aumenta. Inoltre, poniamo il caso (non infrequente) che il produttore abbandoni gli utenti a loro stessi, e questi non abbiano la possibilità di rimediare (se non a costo di procedure quali il jail breaking, che per carità è sacrosanto, anche se oggetto di ogni tipo di anatema, ma insufficiente e non alla portata di tutti). In questo caso l’utente non potrebbe nemmeno aiutare se stesso. E infine, non c’entra nulla il discorso se il software libero sia più sicuro di quello proprietario o viceversa.
“Software” è un sostantivo non numerabile: un urlo di dolore grammar-nazi
Un piccolo sassolino che mi tolgo nei confronti dell’estensore della legge. “I software” non si può proprio leggere. “Software” è un sostantivo che indica una materia, come tale in inglese non è numerabile. Un sostantivo non numerabile non può essere usato con l’articolo indeterminativo, ed è invariabile nel numero. Dunque “un software” è sbagliato; “i software” è addirittura osceno.
Il software è l’insieme dei programmi, delle applicazioni, delle istruzioni, degli algoritmi che servono a programmare e a interagire con l’hardware. Le singole entità si chiameranno “le applicazioni”, “i programmi”, ma mai e poi mai “i software”. Abbiate pietà: non usate quel sostantivo in un modo che non ha senso!
Rapporti con il diritto EU
Si è sollevato un duplice argomento: o che la legge sia inutile, perché c’è già il Regolamento UE (quello che tra l’altro ha abolito il roaming), oppure che la normativa sia contro il diritto UE.
Entrambe le contestazioni non sembrano fondate. Effettivamente il Regolamento si occupa di neutralità della rete e impone un principio di non discriminazione. Ma la legge si spinge un passo più in là e determina condizioni concrete di commercializzazione dei servizi Internet, occupandosi di tariffazione e di informazioni. Essendo una norma che fornisce indicazioni di dettaglio inserendosi in un principio forte stabilito da un regolamento europeo, non contraddicendolo, non ritengo ponga problemi. D’altronde abbiamo un Codice delle comunicazioni che si occupa di molti aspetti della fornitura del servizio. Si tratta poi di servizi forniti esclusivamente da operatori stabiliti, siano essi operatori di rete fissa o mobile, che debbono avere in proprio o come rivenditori wholesale una struttura di rete alle spalle.
Diverso discorso per i device. Qui vi potrebbero essere dubbi sul fatto che una norma interna possa creare, attraverso una regolamentazione più restrittiva, un limite alla circolazione nel mercato unico, in contraddizione con la libera circolazione delle merci (un rivenditore tedesco deve poter vendere in Italia lo stesso apparecchio che vende in Germania e in Polonia). Si tratta però di una contrarietà più teorica che reale, va vista nei casi concreti, i quali peraltro potrebbero comunque cadere sotto la scure del diritto antitrust e dei diritti del consumatore qualora violassero i principi della legge interna. Al momento non è possibile tuttavia dare una risposta definitiva, ma non mi sembra una ragione sufficiente per buttare a mare tutto quanto di buono c’è nella legge.
Conclusioni
Si tratta di un’ottima legge, che si inserisce con tocco lieve in una tematica che vede pesanti interessi schierati contro la Net Neutrality con argomentazioni tanto bizzarre quanto pelose.
Senza Net Neutrality non sarebbero mai nate tante delle applicazioni e dei servizi che ora ci sembrano naturali, perché se a decidere cosa passa per la rete e come è un arbitro che ha dei suoi giocatori schierati, la partita è finita ancora prima di cominciare.
Invece, con un intervento tutto sommato poco invasivo per i fornitori, che non impone alcunché agli utenti, ma dà loro solo spazi di libertà se e nella misura in cui se ne vogliano giovare, si fa un buon servizio alla crescita digitale di questo Paese.
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