Audiolibri e l’insostenibile leggerezza del diritto d’autore

Nonostante la tecnologia lo permetta già da alcuni anni, è solo negli ultimi tempi che si sta registrando una vera esplosione del fenomeno degli audiolibri. Noti romanzi che vengono rispolverati per essere letti se non addirittura “recitati e “sceneggiati” da importanti voci del mondo del cinema e del teatro o da importanti professionisti del doppiaggio.

Questo ha portato le case editrici da un lato a dover riprendere in mano i contratti di edizione fatti con gli autori, dall’altro a doversi attrezzare per realizzare le registrazioni. E visto che non tutte le case editrici hanno anche un dipartimento attrezzato per realizzare contenuti audio-video e multimediali, ecco che la crescente richiesta di questa nuova forma di fruizione delle opere letterarie attiva tutto un indotto di professionisti: attori, doppiatori, fonici, sound designer, esperti di piattaforme web per la condivisione di audiolibri, e altre figure simili.

Quali sono le questioni aperte in merito al diritto d’autore? Come conciliare questo nuovo strumento anche con il target del goal 16 di Agenda 2030 che vuole “garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali“?

Questione 1: il limite temporale dei 20 anni

Nel diritto d’autore italiano un contratto di edizione non può avere una durata che ecceda i 20 anni. Ne consegue che le case editrici che vogliano realizzare audiolibri di opere pubblicate un po’ di tempo fa sulla base di contratti il cui termine dei 20 anni è già scaduto, non possono fare altro che prendere nuovamente contatti con l’autore e ricontrattare la cessione dei diritti per questa nuova utilizzazione; nel caso l’autore sia morto nel frattempo, si dovrà parlare con gli eredi e, in presenza di più eredi, individuare quali sono gli eredi titolati a gestire i diritti d’autore sulle opere del defunto. Dunque si tratta di un passaggio meno semplice di quello che può sembrare.

Questione 2: il problema dei diritti non espressamente concessi

Questa è forse la questione principale. L’articolo 119 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) definisce la portata e i limiti della cessione dei diritti nei contratti di edizione.

Innanzitutto la norma stabilisce che nella cessione dei diritti da parte dell’autore a favore dell’editore:

non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritti di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata. Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito […].

Con queste disposizioni il legislatore ha voluto chiarire che la cessione dei diritti può riguardare solo diritti ben definiti che sono effettivamente nella disponibilità dell’autore/cedente al momento della sottoscrizione del contratto.

Inoltre secondo il legislatore la cessione, quand’anche molto ampia, non deve eccedere quanto strettamente pattuito ed espressamente indicato. La buona prassi contrattuale infatti sconsiglia formule generiche che con una perifrasi cercano di includere genericamente tutti i diritti di utilizzazione.

Si noti poi il richiamo alla pattuizione tra le parti che appare ben due volte nella norma. Una casa editrice che volesse quindi realizzare l’audiolibro di un’opera già pubblicata come libro cartaceo o ebook dovrebbe chiedersi: il contratto di edizione che ho sottoscritto con l’autore (magari anche dieci o quindici anni fa) mi consente già di farlo? Oppure dovrei interpellare di nuovo l’autore e sottoscrivere un contratto di cessione ad hoc? La risposta sta ovviamente nel contratto di edizione già sottoscritto, che va letto con attenzione prima di prendere decisioni avventate.

Questione 3: nuovi soggetti in gioco, con nuovi (e più complessi) diritti

Come detto, realizzare un audiolibro comporta un’attività che eccede l’ambito strettamente editoriale arrivando a toccare altri ambiti come quello teatrale e quello discografico. Ci vuole infatti un lettore, solitamente scelto tra attori o doppiatori, che presta la sua bella voce e la sua capacità di interpretazione di un testo narrativo; a volte ce ne vuole più di uno per creare un effetto quasi teatrale, con personaggi e voci fuori campo. Ci vuole poi un produttore fonografico che si occupi della fissazione della voce su un supporto audio; magari ci vuole anche un sound designer che si occupi dell’aggiunta di suoni e musiche, o addirittura un vero e proprio musicista che crei una sorta di colonna sonora originale (a seconda di quanto raffinato e completo vuole essere il risultato finale). Queste attività di trasformazione dell’opera letteraria in opera sonora e di incisione su supporto di voci e suoni richiedono un intervento creativo ulteriore rispetto a quello dell’autore dell’opera letterarie in sé e quindi creano uno strato di diritti aggiuntivi, che vanno a loro volta contrattualizzati e gestiti correttamente. Pensiamo anche al caso degli artisti interpreti esecutori che sono iscritti a società di gestione collettiva come Nuovo IMAIE o ItsRight e al caso dei produttori discografici che sono iscritti a SCF: queste società di gestione collettiva potranno poi raccogliere proventi anche per le utilizzazioni degli audiolibri, sovrapponendosi all’attività che già SIAE può svolgere in nome e per conto degli autori delle opere letterarie originarie.

 

Questo articolo è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Facebook Comments

Previous article#iorestoacasa quali podcast ascoltare?
Next articleBig Data: quanti li conoscono (senza evitarli)?
Simone Aliprandi ha un dottorato in Società dell’informazione ed è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto della proprietà intellettuale, con particolare enfasi sul mondo delle tecnologie open e delle licenze Creative Commons. Nel 2005 ha fondato il Progetto Copyleft-Italia.it (primo progetto italiano di divulgazione sul tema delle licenze open) e dal 2009 è membro del network di professionisti Array. Svolge costantemente attività di docenza presso enti pubblici e privati, ha all’attivo varie pubblicazioni (tutte rilasciate con licenze libere) e scrive costantemente per alcune testate web oltre che sul suo blog. Tra le sue opere più conosciute "Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore", "Creative Commons: manuale operativo" e "Il fenomeno open data". Sito web: www.aliprandi.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here