Sharing economy: quali regole?

Jeremy Rifkin, economista visionario, l’ha definita la terza rivoluzione industriale: parliamo della sharing economy ossia l’economia dello scambio. Condividere l’auto, scambiarsi la casa, usare lo stesso ufficio o “affittare” il proprio divano sono ormai pratiche ampiamente diffuse in Europa e nel mondo.

Non si tratta di modelli economici basati sul vecchio concetto di “affitto” perché, accanto alla mediazione delle piattaforme digitali e ai profitti generati, c’è soprattutto un nuovo approccio orientato alla condivisione. Tutti coloro che, proprio in quest’ottica di condivisione, mettono a disposizione occasionalmente beni e servizi, sembrano infatti mettere in atto nuove forme di economia non sempre inquadrabili dalle stesse leggi che regolamentano gli operatori economici del medesimo settore.

Si tratta di un fenomeno di portata mondiale che sta radicalmente cambiando e in tempi velocissimi le regole del mercato, una “rivoluzione dal basso” che si diffonde in maniera così rapida da rendere impossibile a governi e burocrazia annessa di stare al passo.

E dal punto di vista normativo?

Dal punto di vista normativo, sebbene si stia tentando di impostare una norma ad hoc, nel nostro ordinamento non vi sono regole in vigore che stabiliscano come comportarsi in caso di controversie relative all’utilizzo, ad esempio, di Uber, Airbnb o Bla Bla Car[1], né tantomeno come debbano essere inquadrate tali nuove “fattispecie” di commercio/scambio.

Trattandosi di una realtà in rapida espansione, le prime controversie sono state decise dai giudici di merito del Tribunale di Milano[2] che hanno inibito l’utilizzo dell’app UberPOP in tutta Italia, ritenendo sussistente il comportamento lesivo dei principi della leale concorrenza ai sensi dell’art. 2598 co. 3 c.c., in quanto il servizio offerto da Uber (sebbene sul sito venga specificato “a scanso di qualsiasi equivoco: Uber non è un fornitore di servizi di trasporto né una compagnia di trasporti”) è equiparabile a quello di radio taxi, ove l’app di Uber svolgerebbe la stessa funzione del call center per la prenotazione della corsa, rappresentando altresì un’alternativa più economica e in concorrenza con quella dei taxi.

Lo stesso carattere di economicità vale per colui che trasporta il cliente: egli offre un servizio, paragonabile a quello del taxi, ma in assenza di apposita licenza e dei costi connessi all’espletamento di tale servizio (installazione di tassametri, stipulazione di contratti assicurativi con garanzie superiori rispetto a quelle per veicoli a uso proprio), cioè in totale contrasto con la normativa in vigore.
Il settore del turismo e quello dei trasporti sono certamente quelli trainanti della sharing economy, che genera introiti per dieci milioni di euro solo in Europa.

Un business che non potrà essere lasciato nell’ombra legislativa ancora per molto.

Naturalmente oltre all’aspetto prettamente economico e fiscale, c’è da chiedersi come debbano essere regolamentati anche tutti gli aspetti contrattuali tra offerente e consumatore.
Trattandosi di un nuovo modello economico, ci si domanda se bastino o meno le norme già previste che disciplinano i diritti/doveri delle parti nell’ambito di un rapporto obbligatorio, o se debba configurarsi una responsabilità ulteriore verso l’utente in capo al gestore della piattaforma.

In realtà l’utente finale ha rapporti diretti esclusivamente con il fornitore del servizio (autista, proprietario di abitazione etc.), con la conseguenza che se gli viene cagionato un qualunque danno ingiusto – di carattere colposo o doloso, patrimoniale o non patrimoniale – senza che vi abbia contribuito con la propria condotta, egli ha il diritto a chiedere il risarcimento dei danni, naturalmente con apposito giudizio e con le lungaggini del caso.

Nulla quaestio, dunque, in merito alla responsabilità di chi mette a disposizione il bene/servizio, condividendolo con l’utente.

Per quanto concerne la Società che si occupa di far incontrare “domanda e offerta”, invece, occorre tener presente che l’art. 17 del d.lgs. 70/2003 – che ha recepito la Direttiva 31/2000 – esclude un obbligo di sorveglianza in capo al prestatore dei servizi previsti dagli artt. 14, 15 e 16, configurando una responsabilità successiva alla commissione dell’illecito solo a determinate condizioni[3].

Considerati, quindi, gli interessi in gioco – sviluppo del commercio elettronico e tutela dell’utente finale – si potrebbe avanzare la pretesa di una previsione di responsabilità indiretta, in quanto dovrebbe esser previsto l’obbligo di vigilanza da parte degli intermediari sullo stato dei luoghi, sulla condizione delle auto, sulle qualità psico-fisiche dei fornitori dei servizi, garantendo così una tutela maggiore per l’utente finale, come accade nel caso in cui, ad esempio, si voglia aprire un B&B o si voglia acquisire la licenza per guidare il taxi.

La proposta di Legge sulla Sharing Economy

L’economia di condivisione rappresenta un fenomeno talmente diffuso da modificare il modo di fruire – e di offrire – beni e servizi, con delle regole proprie non sempre facili da inquadrare nel nostro panorama normativo.

Proprio nell’ottica di una regolamentazione ad hoc, l’Intergruppo Parlamentare per l’innovazione ha presentato la proposta di leggeDisciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione” (che, mutuando le espressioni anglofone, qualcuno ha definito come Sharing Economy Act), sulla quale è stata aperta una consultazione online dal 2 marzo sino al 31 maggio 2016.

Lo scopo principale di una normativa, volta ad accogliere il nuovo “istituto” della sharing economy, è quello di regolare con dettami trasparenti i rapporti tra gli utenti e le piattaforme, cogliendone i vantaggi di natura economica.

In particolare, nel testo di questa proposta di norma si legge che l’economia della condivisione può essere definita come “l’economia generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali” e che “i gestori di tali piattaforme agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti”. In più, è specificato che tra gestori e utenti “non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato” e che “sono escluse le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese”.

La normativa istituisce, inoltre, un “Registro” delle imprese di economia collaborativa, a cui l’azienda dovrà iscriversi, mantenuto dall’AGCM, il quale avrà il compito di approvare quelli che vengono definiti nella proposta “documenti di politica aziendale”, che serviranno per regolare i rapporti tra piattaforme e utenti. L’AGCM, inoltre, potrà prevedere, per le imprese che vogliano essere iscritte al registro, l’obbligo di stipulare adeguate polizze assicurative, per una maggiore tutela degli utenti.

Appare innanzitutto discutibile che l’iscrizione a tale registro sia obbligatoria, in quanto tale previsione certo non aiuterebbe questa nuova modalità di “economia della condivisione” a emergere nel nostro Paese e renderebbe, inoltre, difficile la nascita di nuove start-up o piccole aziende che subito avrebbero l’obbligo di far fronte a ulteriori lungaggini burocratiche.

Sarebbe meglio, infatti, lasciare alle imprese la scelta di iscrizione al Registro AGCM, tenendo conto che, in ogni caso, sarebbe il mercato a selezionare poi in modo naturale le imprese più affidabili e che possono vantare l’iscrizione al Registro e la vigilanza di AGCM, nonché l’adozione di un “documento di politica aziendale” approvato dalla stessa Autorità e la stipula di una polizza assicurativa per risarcire gli utenti eventualmente danneggiati.

In più, i documenti di politica aziendale richiesti secondo la proposta di legge dovrebbero essere caratterizzati da requisiti molto stringenti (ad esempio, non dovrebbero contenere: previsioni che impongano all’utente operatore ogni forma di esclusiva o di trattamento preferenziale in favore del gestore, la fissazione di tariffe obbligatorie per gli utenti operatori e l’obbligo di promozione dei servizi del gestore da parte dell’utente operatore), requisiti che, ad oggi, nessuna piattaforma possiede.

Già da queste prime righe ci rendiamo conto che con questa normativa si tende a burocratizzare un po’ troppo un settore che in realtà dovrebbe essere sì regolato, ma anche incentivato.

La proposta di legge sulla Sharing Economy prevede, tra l’altro, una tassazione del 10% sui ricavi della piattaforma non superiori ai 10.000 euro. Tale soglia, quindi, rappresenterebbe la divisione tra una sharing economy “non professionale” e una “professionale”. Le piattaforme dovranno operare, infatti, come sostituto di imposta e ciò porterebbe alla creazione di una nuova fattispecie di reddito degli operatori mediante la piattaforma digitale, denominato, secondo la normativa, “reddito da attività di economia della condivisione non professionale” e indicato in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi.

Tutela della riservatezza nella proposta di Legge

Il testo della proposta di legge prevede anche un articolo dedicato alla “Tutela della riservatezza” (art.7), il quale sembrerebbe in linea con le disposizioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e con le prescrizioni dettate dal Garante Privacy, fornendo una prima definizione di “dato utente”. Esso può essere definito come “il dato personale di cui sia stato acquisito il consenso ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e il dato prodotto e ottenuto dall’integrazione digitale di oggetti”. Di estremo rilievo è l’espresso riferimento all’Internet of Things, ossia quell’insieme di tecnologie che “conferiscono intelligenza” agli oggetti, facendo sì che questi comunichino con gli utenti o con altre macchine permettendo la creazione di un nuovo modo di interagire con l’ambiente circostante.

L’art. 7 intende disciplinare, anche, la cessione dei dati dell’utente a terzi, stabilendo che nei casi in cui il gestore voglia “cedere a terzi dati utente del cui trattamento è titolare, deve comunicare ai soggetti cui tali dati utente si riferiscono, entro un congruo termine antecedente alla cessione, le modalità e i tempi della cessione e consentire ai titolari, contestualmente alla comunicazione, di effettuare, con un solo comando o rispondendo a una comunicazione elettronica, l’eliminazione dei dati che lo riguardano”; il Garante per la protezione dei dati personali avrà il compito di stabilire con propria delibera “i requisiti minimi dell’informativa all’utente, il termine per la comunicazione di cessione e il funzionamento del meccanismo di eliminazione dei dati”.

Inoltre, ai sensi della disposizione in commento, le piattaforme digitali dovrebbero sempre garantire a ogni utente “uno strumento online di verifica, modifica, obliterazione, cancellazione e prelievo dei propri dati utente con granularità singolare ovvero raggruppati per categorie omogenee o in forma complessiva” e “la possibilità di cancellare definitivamente, con una sola operazione, tutti i dati memorizzati all’interno del profilo dell’utente”.

L’art. 7, comma 4, prevede, altresì, il divieto di analizzare automaticamente i contenuti dei documenti, privati o condivisi anche in remoto, e dei messaggi scambiati dagli utenti, nonché dei dati utente. L’obiettivo di questa disposizione è sicuramente quello di garantire la riservatezza dei dati degli utenti, ma tale divieto potrebbe costituire una limitazione importante soprattutto per quelle aziende che utilizzano i dati riferibili agli utenti per analizzare il comportamento e le preferenze della clientela poste in essere su una piattaforma o in relazione a determinate tipologie di prodotti/servizi. Basti pensare a tutte le aziende che operano nel settore dell’IoT, le quali fanno affidamento sui Big Data provenienti dall’uso dei vari dispositivi per raccogliere e conoscere, ovviamente rispettando le norme sulla privacy, il modo e la frequenza di utilizzo di una determinata tecnologia, consentendo di migliorare la qualità del servizio stesso tarandolo sulle esigenze degli utenti.

La proposta di legge in commento, in definitiva, sembrerebbe comportare una rilevante burocratizzazione di questo nuovo settore. L’eccessiva regolamentazione, in effetti, non sempre è sinonimo di maggiore efficienza, anzi, la burocratizzazione di questo settore emergente potrebbe comportare l’arenarsi della stessa idea di condivisione, che è alla base del nuovo tipo di economia già ben radicalizzato nel resto del mondo.

 

Articolo scritto con la collaborazione di Alessandra Cortese


 

[1] Attraverso queste applicazioni è possibile condividere le proprie risorse e/o fornire servizi: mettendo a disposizione la propria automobile per offrire un passaggio e dividere le spese nel caso di BlaBlaCar; accompagnando l’utente verso una destinazione nel caso di Uber o offrendo ospitalità in un immobile, a fronte di una remunerazione. In tal senso, di recente, si sono sviluppate altre piattaforme come Gnammo, un portale di social eating – ove gli utenti creano degli eventi per condividere la passione per la cucina e per il cibo – sul quale il Ministero dello Sviluppo economico ha segnalato la necessità della Scia per chi organizza il ristorante in casa.

[2] Con ordinanza 25 maggio 2015, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. contro Uber, per “concorrenza sleale” nei confronti dei tassisti. Successivamente, con ordinanza del 2 luglio 2015 il Tribunale di Milano, a seguito della proposizione di reclamo della società Uber avverso l’ordinanza di cui sopra, ha confermato il provvedimento restrittivo nei confronti della società.

[3] Tale previsione non può che dar spunto a una riflessione di carattere meramente pratico: lo scopo primario della normativa in oggetto era volto allo sviluppo e alla crescita del commercio elettronico, esigenze che allo stato attuale sembrerebbero ormai superate in quanto si è già consolidata una fitta rete commerciale su Internet.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here