Garante per la Privacy: trasparenza si, ma no alla pubblicazione dei dati sanitari

Il Garante per la Privacy chiarisce che i dati sulla salute dei pazienti non devono essere resi pubblici. In risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di alcune aziende sanitarie, l’autorità ha specificato meglio i limiti di una corretta applicazione delle novità normative introdotte dalla legge di conversione (n.134 del 7/8/2012) del cosiddetto “Decreto Sviluppo 2012”, vietando la diffusione online dei dati sanitari dei pazienti.

Le aziende sanitarie chiedevano delucidazioni, in particolare, sull’articolo 18 della legge e sulle nuove disposizioni in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione.

Il garante ha chiarito che, quando si tratta di persone fisiche, l’articolo citato prevede la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve “corrispettivi o compensi” dalle Pubbliche Amministrazioni e che, tale principio, deve comunque essere interpretato alla luce delle normative italiane ed europee in materia di privacy e tutela dei dati personali, in particolare quelli sensibili come i dati sanitari. Sottolineando che il Codice della privacy vieta esplicitamente ai soggetti pubblici la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato della salute di una persona. E ricordando, infine, che la pubblicazione di qualsiasi tipologia di dati da parte di tutte le PA deve, in ogni caso, sempre rispettare le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, approvate dall’Autorità nel 2011.

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