I concorsi a premio internazionali sono ancora un grattacapo?

L’Italia è uno dei Paesi al mondo con la normativa più complessa in materia di manifestazioni a premio con la conseguenza che gli italiani sono di frequente esclusi dalle promozioni internazionali e sui social media, a meno che non si rientri nell’ambito di alcune esclusioni.

Lo stato attuale della normativa

Assistendo principalmente clienti internazionali capita sempre più spesso che si lamentino per le limitazioni previste dalla normativa italiana sulle manifestazioni a premio. La necessità di inviare il regolamento al Ministero dello Sviluppo Economico, di richiedere l’emissione di una garanzia bancaria pari al valore dei premi e di redigere il verbale di assegnazione e consegna dei premi di fronte ad un notaio sono solo alcune delle limitazioni normative.
Le restrizioni più rilevanti riguardano infatti l’esigenza che ogni attività relativa alle manifestazioni a premi sia svolta in Italia. Ciò ha la conseguenza che gli italiani non possano partecipare alle promozioni internazionali dove evidentemente anche uno straniero potrebbe vincere e che nei concorsi online dedicati agli italiani sia necessario avere quantomeno un “mirror server” in Italia. È la vita è ancora più complessa per i concorsi a premi sui social media che notoriamente hanno i propri server negli Stati Uniti.

Cosa cambia per i concorsi a premi internazionali?

Il regime previsto per le manifestazioni a premi trova applicazione a meno che non si rientri in alcune ipotesi di esclusione. E queste esclusioni sono ora state oggetto di chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con una circolare emessa di recente. In base alla normativa sulle manifestazioni a premi, i concorsi indetti

per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività” non rientrano tra le manifestazioni a premi. Sulla base dei chiarimenti del Ministero queste esclusioni non richiedono che l’opera realizzata dal vincitore del concorso sia effettivamente utilizzata dal promotore, mentre con riferimento agli altri due scenari si richiede che l’interesse collettivo di premiare prevalga sulle finalità promozionali e commerciali.

social_media_contest_giftsQuesto vuol dire che ora abbiamo criteri più chiari per dire che per esempio una promozione volta alla realizzazione di un video finalizzato a pubblicizzare il prodotto del promotore che semplicemente si riserva di utilizzarlo possa essere liberamente svolta sia online che sui social media e anche a livello internazionale senza limitazioni normative, fatte salve le norme a tutela dei consumatori.

E cosa accade per le estrazioni a sorte online?

Le esclusioni sopra menzionate non si applicano alle promozioni basate sulla mera sorte. Ma non perderei ogni speranza!

Nel caso di concorsi online realizzati da promotori stabiliti in un altro Stato del Unione Europea bisogna valutare se la normativa italiana sulle manifestazioni a premi con le sue mille limitazioni non sia in contrasto con il principio di stabilimento dettato dalla Direttiva UE E-Commerce e con il principio UE di libera prestazione dei servizi. La compatibilità della normativa sulle manifestazioni a premi con questi principi devo essere ancora testata di fronte ai tribunali italiani, ma rappresenta certamente un’argomentazione da considerare in caso di contestazione.

La sensazione in ogni caso è che la normativa italiana sulle manifestazioni a premi non abbia una vita lunga. Vedremo se sarà il legislatore o i tribunali a segnare la sua possibile fine.

 

 

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