La scuola al tempo del bonus

Com’è noto, la la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha istituito quella che formalmente si chiama la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, ma che sostanzialmente si traduce in un bonus di 500 euro all’anno che il docente può investire in beni o servizi ritenuti utili per la sua formazione professionale.

Sulla strana natura di questo bonus si potrebbe disquisire all’infinito: non si tratta di un semplice aumento di stipendio, che ogni docente avrebbe la libertà di spendere (o di non spendere) come vuole, ma di un finanziamento pubblico che il docente, in quanto dipendente dello Stato, riceve perché sia speso nei termini di legge e adeguatamente rendicontato.

Come spendere, dunque, quei 500 euro? La legge, al comma 121 dell’unico articolo, dice testualmente che la somma può essere impiegata:

  • per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;

  • per l’acquisto di hardware e software;

  • per l’iscrizione a:

    • corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

    • a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;

  • per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

  • per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

  • per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.

Successivamente il MIUR ha fornito anche alcune linee guida (sottoforma di FAQ) più precise e dettagliate, per includere ed escludere elementi dall’elenco. Dunque:

  • sì all’acquisto di computer e tablet, no agli smartphone;

  • sì al cinema (qualunque film), no ai viaggi (qualunque viaggio);

  • sì ai corsi di formazione, anche on-line, no al canone per la linea ADSL o qualunque altro tipo di connessione a internet necessaria per parteciparvi;

  • sì all’acquisto di una LIM (con 500 euro?!?), che è sostanzialmente un videoproiettore più uno schermo più un sensore a infrarossi più una penna a led infrarossi, ma no all’acquisto di un più semplice (ed accessibile) videoproiettore, che insieme a una parete bianca e a qualche altro semplice ed economico accessorio può diventare una WiiLD, cioè…una LIM.

Il bonus, dice la legge, può anche essere utilizzato per “l’acquisto […] di software”. Siamo abbastanza certi che il legislatore intendesse “l’acquisto di licenze d’uso di software commerciali”. Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti, soprattutto negli estensori delle norme, che le licenze (EULA) che più o meno consapevolmente accettiamo quando installiamo un software proprietario non permettono all’utente di possedere nulla, ma solo di utilizzare i programmi secondo le modalità descritte nelle licenze stesse.

Le FAQ del MIUR specificano ulteriormente che nella categoria in questione vi rientrano tutti i programmi e le applicazioni (disponibili in formato elettronico, disponibili in cloud, scaricabili online o incorporati in supporti quali memorie esterne, CD, DVD, Blue Ray), destinati alle specifiche esigenze formative di un docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura, di editing e di calcolo (strumenti di office automation)”.

La cosa è un po’ strana: abbiamo chiarito che il bonus non è un mero aumento di stipendio, non sono soldi del docente, ma fondi che lo Stato investe sulla formazione dei docenti, tanto è vero che lo Stato, in primo luogo nel testo della legge e in secondo luogo nelle succitate direttive ministeriali, impone vincoli precisi, per quanto discutibili (per esempio: ci puoi pagare il cinema per vedere tutti i cinepanettoni del prossimo Natale, ma non un viaggio ad Agrigento per visitare la Valle dei Templi). Ma per quanto riguarda l’acquisto di sistemi informatici, la Pubblica Amministrazione è tenuta a spendere i soldi pubblici nel rispetto del ben noto – almeno per chi ci legge regolarmente – Codice per L’Amministrazione Digitale. Non dovrebbero valere anche per l’utilizzo del bonus da parte degli insegnanti? Non dovrebbero, nell’acquisto di licenze software, procedere all’analisi comparativa delle soluzioni, a norma dell’art.68 della legge suddetta? Ad esempio: spendere il bonus per l’acquisto di licenze di Microsoft Office è sempre lecito? Non bisognerebbe prima valutare se – a norma del comma 1, lettera c) dell’art.68 – esiste un “software libero o a codice sorgente aperto” che corrisponda alle “specifiche esigenze formative” del docente? Di quali caratteristiche di Microsoft Office non presenti in LibreOffice avrebbe bisogno il docente? Se la risposta è “nessuna” allora quella spesa, oltre ad essere ingiustificata, è anche evidentemente contraria alla legge.

Volendo generalizzare il discorso ai sistemi informatici in genere (quindi anche all’hardware), verrebbe da chiedere a quel nutrito gruppo di insegnanti che si sono catapultati negli Apple Store a comprare l’ultimo modello di iPad con i soldi del bonus, se non esistano dispositivi più economici in grado di assolvere ugualmente alle funzioni richieste o se l’acquisto risponda invece a ragioni diverse dalle necessità di “aggiornamento” e “formazione” dei docenti per cui la “Carta” è stata istituita. A meno che non si confonda l’essere “aggiornati” con l’essere semplicemente “alla moda”.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here